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Tag Archive for: giudici

La giustizia nella rete

0 Comments/ in profstanco / by Gian Luca Conti
08/01/2013

20130108-122506.jpg

Giornata di divano.

In un corridoio di giustizia.
Urla e strepiti.

Provengono da stivali metallici, che si innalzano su calze a rete, sciatte di smagliature larghe come scannafossi, e terminano su uno spacco che potrebbe essere vertiginoso se non odorasse di macelleria. Non troppo fresca. Il resto è coperto dalla voce di gallaccio travestito.

È accaduto che un anziano avvocato avesse bussato ad una porta senza averne titolo ed avesse osato chiedere ad una giudice vestita come chi rientra dal lavoro al mattino presto quello che avrebbe dovuto chiedere a chi riempie la cancelleria dell’aria di non aver lavorato mai.

Tremenda l’offesa.
Tremende le urla.

Divertito il capannello che si forma senza avvicinarsi di un passo.

Triste l’anziano che ascolta tutto quello che gli viene detto.
China la testa nel più cerimonioso degli inchini che anni di salamelecchi gli hanno insegnato.

Non un inchino alla giustizia che è dovuto.
Ma alle sue calze smagliate.

La tesi della parte offesa

1 Comment/ in jusbox / by Gian Luca Conti
20/11/2012

Uno spettro si aggira per Arcore ed è uno spettro legale.

Le tesi della difesa che hanno arroccato il miliardario ridens negli ultimi anni non sono sempre state eleganti: l’idea di trasformare delle serate brillanti, secondo la ricostruzione dell’ex premier, in dei luoghi di consumo finale forse non è stata eccelsa ed altre se ne potrebbero richiamare.

L’ultima, però, è quasi divertente nella sua tragicità: il cassiere di Berlusconi, o forse, meglio, il suo portafoglio, sarebbe stato rapito da un agente immobiliare, un ex pentito ed alcuni cittadini stranieri allo scopo di proporre un affare al suo datore di lavoro.

L’affare sarebbe consistito nello scambio fra alcune prove decisive per l’appello sul Lodo Mondadori ed una percentuale sul denaro che, in caso di soccombenza, Fininvest avrebbe dovuto ricevere da Cir.

Ma sono prove o sono il mezzo per ricattare Fini?

Queste prove consisterebbero in alcuni video che mostrerebbero contatti fra Fini e i magistrati chiamati a decidere il primo grado, nei quali il presidente della Camera avrebbe chiesto aiuto per demolire il leader del partito della libertà.

Ma sono prove o sono il mezzo per ricattare Fini?

Tutto queso si leggerebbe nell’esposto che Giuseppe Spinelli, il rapito, ma anche il signore che riceveva Lele Mora in cucina per remunerarlo della preziosa collaborazione professionale,  avrebbe inviato trentasei ore dopo il rapimento da una località sconosciuta per fax alla Procura di Milano.

Molto singolare: vengo rapito e non chiamo la polizia ma la security del mio datore di lavoro. Il rapimento ha per prezzo il procacciamento di un affare che riguarda Fininvest, ma questo affare non viene proposto al Presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, bensì al padre.

Ma si può davvero sostenere senza avvedersi che, forse, non è elegante di essere delle persone alle quali ci si rivolge per vendere del materiale che può essere utilizzato per un ricatto?

Singolare, perché l’ex primo ministro dimostra di considerare come fatti personali sia la protezione dai reati dei suoi dipendenti, sia le vicende di Fininvest.

Ma soprattutto la cosa più singolare è la giustificazione di un rapimento singolare: si può davvero sostenere senza avvedersi che, forse, non è elegante di essere delle persone alle quali ci si rivolge per vendere del materiale che può essere utilizzato per un ricatto?

Le tesi della difesa, talvolta, fanno più danno di quelle dell’accusa. E succede anche quando sono le tesi della parte civile.

Anche lui è cattivo (Guariniello sulla Thyssen)

4 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
16/04/2011

altoforno
Il Tribunale di Torino ha condannato i vertici della Thyssen per la morte dei "loro" operai in un incidente sul lavoro.
La sentenza è stata accolta con soddisfazione dal procuratore aggiunto Guariniello e dal procuratore capo Caselli.
E' una soddisfazione corretta?
Sul piano giuridico, la sentenza non appare particolarmente rivoluzionaria: la categoria del dolo eventuale (non desidero l'evento classificato dalla legge come reato, ma accetto consapevolmente che si possa verificare come conseguenza di un altro evento che è oggetto della mia volizione) è nata (nella seconda metà del secolo XiX) per perseguire il responsabile di un infortunio sul lavoro. Si trattava di un armatore che per incassare il premio dovuto dall'assicurazione in caso di naufragio aveva mandato a morte "eventuale" i suoi marinai.
Ma dove questo sentimento di soddisfazione dà fastidio è su un diverso piano.
Un piano non diverso da quello del Primo ministro che apostrofa il pubblico ministero di uno dei processi nei quali è indagato dicendo Lei è cattivo.
Il pubblico ministero non dovrebbe essere né buono né cattivo.
Dovrebbe incarnare la legge nella sua proiezione accusatoria.
Non ci dovrebbe essere soddisfazione né in una condanna né in una assoluzione: è la legge che condanna ed assolve e per il pubblico ministero le due soluzioni dovrebbero essere equivalenti.
Ma non è così.
Guariniello è felice di una condanna, esattamente come Berlusconi è arrabbiato per una accusa.
Le due cose, invece, dovrebbero essere estremamente lontane.
Guariniello è la legge per mestiere.
Berlusconi, come qualsiasi imputato, è la legge per diritto di difesa.
L'una non ammette emozioni nella sua applicazione.
L'altra le pretende.
In fondo, la soddisfazione di Guariniello, il suo atteggiamento di gioia per una sentenza di condanna, è un argomento per la separazione fra le carriere e lascia nostalgia per il Maigret di Simenon che consegnava i colpevoli alla giustizia dopo averne indagato il mistero umano e sempre con un sentimento di dolorosa simpatia.

Amici a Palazzo Spada (Intorno a giudici, appalti ed avvocati)

4 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
06/09/2010

palazzo-spadaPalazzo Spada, dei luoghi in cui si amministra la giustizia, è sicuramente uno dei più belli.
Ma anche uno dei più rappresentativi.
Non è un tribunale.
E' la sede del Consiglio di Stato, che è il supremo organo di giustizia amministrativa e, nello stesso tempo, di consulenza del Governo.
Il Consiglio di Stato non vive in un palazzaccio o in anonimo casermone anni sessanta.
Abita un palazzo di antica nobiltà romana.
La giustizia amministrativa si fa in un palazzo che è nato nella stessa sostanza del potere romano e papalino.
Nello schema del potere romano e papalino, i fatti di questi giorni non possono stupire.
Un giudice riceve da un avvocato un assegno di 250EuroMigliaia come parte del prezzo dovuto per la vendita di una villetta che confina con la sua e dove entrambi – giudice e avvocato – passano le vacanze da oltre quarant'anni.
Il giudice è uno dei più alti magistrati della giustizia amministrativa e l'avvocato è uno dei più noti avvocati della giustizia amministrativa.
Difficile che i due, abituati alla prudenza e certo avulsi dal potere arcano di un Lunardi o di uno Scajola, abbiano concluso un malaffare: le cose sono sicuramente corrette e senza dubbio la transazione è stata più che regolare e legittima.
Il punto è un altro.
L'avvocato intervistato su di un giornale mentre tornava da qualche giorno di vacanza in Costa Azzurra non ha avuto nessuna difficoltà ad ammettere di avere un rapporto di amicizia sin dai lontani tempi dell'università con il giudice. Che lui ed il giudice avevano due villette confinanti all'Argentario sin dagli anni settanta. Che si sono sempre frequentati e che non ci vede niente di male.
E' il mondo della giustizia amministrativa.
Un mondo nel quale gli avvocati frequentano i giudici ed i giudici frequentano gli avvocati.
Negli stessi salotti intrisi di potere romano e papalino che Palazzo Spada simboleggia.
In cui i giudici organizzano cene cui gli avvocati partecipano e viceversa.
Nulla di male?
DIfficile da dire.
Sicuramente molto lontano dall'Elogio del giudice scritto da un avvocato di Calamandrei.
Comprare una casa da un giudice può essere normale.
Andare al mare con un giudice per quarant'anni, no.

In galera

8 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
22/07/2010

IaconoLa Corte costituzionale con la sentenza 265 del 2010 ha dichiarato incostituzionale il principio per il quale la custodia cautelare delle persone sottoposte a procedimento penale per avere commesso reati contro la libertà sessuale doveva necessariamente avvenire in carcere.
La Carfagna, che di libertà sessuale se ne intende, si scaglia contro il giudice delle leggi.
Che però ha maledettamente ragione.
Sul piano logico, le misure cautelari precedono il giudizio di colpevolezza e quindi riguardano una persona che è ancora costituzionalmente innocente. Sono ammissibili solo se: (i) vi è il pericolo di fuga; (ii) vi è il pericolo di reiterazione del reato; (iii) vi è il pericolo di inquinamento delle prove. Esse, inoltre, devono essere misurate in modo da essere il meno gravose per la libertà dell'indagato possibile.
Il punto è banale: le misure cautelari non si possono sostituire alla pena. La pena segue ad un processo. Le misure cautelari lo precedono e la loro applicazione ha un livello di garanzia giurisdizionale attenuato per la persona che vi è sottoposta.
Sul piano storico, la previsione per cui il giudice è obbligato a disporre come misura cautelare la custodia in carcere è nata per i reati di stampo mafioso e non è nata per la gravità di questi reati ma come una garanzia per il magistrato: se il magistrato dispone l'arresto e può disporre solo l'arresto, non anche gli arresti domiciliari, o il divieto di dimora o una qualsiasi altra misura cautelare meno onerosa, le associazioni mafiose non possono fare pressione su di lui perché disponga una misura alternativa alla detenzione.
Tutto questo non accade per i reati contro la libertà sessuale, dove la misura cautelare in carcere è una reazione della società avverso dei crimini che vengono avvertiti come particolarmente gravi, anche se non è né razionale né giusto che un determinato criminale sia giudicato più grave di un altro prima di essere condannato.
Sotto questo aspetto, la Corte costituzionale ha applicato correttamente la Costituzione perché "la totale vanificazione del principio di adeguatezza, in difetto di una ratio correlata alla struttura delle fattispecie criminose di riferimento, cumulandosi alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, orienta chiaramente lo “statuto custodiale” – in conformità alle evidenziate risultanze dei lavori parlamentari – verso finalità “metacautelari”, che nel disegno costituzionale devono essere riservate esclusivamente alla sanzione penale inflitta all’esito di un giudizio definitivo di responsabilità".
Non ha applicato invece correttamente la Costituzione quando ha ritenuto che comunque il sospetto della commissione di un reato contro la libertà sessuale determini una presunzione relativa di pericolosità tale da orientare verso la custodia cautelare in carcere in tutti i casi in cui questa presunzione non possa essere superata.
E' un gioco tecnico perché serve ad evitare che la lacuna determinata dalla dichiarazione di incostituzionalità porti a rimettere in libertà quanti sono detenuti perché in attesa del processo in cui verranno giudicati per un delitto contro la libertà sessuale.
Ma l'affermazione della esistenza di una presunzione relativa di pericolosità è viziata dallo stesso pregiudizio "metacautelare" che rendeva incostituzionale la presunzione assoluta, perché esattamente nello stesso modo fa dipendere l'erogazione di una misura cautelare in carcere da un giudizio che riguarda esclusivamente la gravità del reato commesso e non le esigenze cautelari che si sono ricordate e che sono costituzionalizzate negli artt. 3, 13 e 17 della Costituzione.

Scaglie di saggezza (Un uomo confuso)

2 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
04/05/2010

La comunicazione con cui Scajola ha rassegnato le proprie dimissioni (ad una conferenza stampa non al Capo dello Stato, come forse si dovrebbe fare) sono piuttosto singolari.
Un ministro della Repubblica non può abitare in una casa pagata da altri. Per questo ho dato mandato ai miei legali di chiedere l'annullamento del contratto di compravendita. Per questo rassegno le mie dimissioni.
L'uomo è confuso, forse per l'indigestione di rassegne stampa.
Difatti, o non sa nulla (tesi della difesa) e deve difendere la propria reputazione mantenendo il seggio ministeriale.
O vive nella casa pagata da altri (tesi dell'accusa) e quindi deve abbandonare il seggio.
Abbandona il seggio, sicché è vera la seconda: ovvero la tesi della difesa abbraccia la tesi dell'accusa.
Ma farlo stare zitto (tesi di Ferrara), no?

Elogio clandestino della magistratura

2 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
12/03/2010

clandestino4La Corte di cassazione ha stabilito che non è di ostacolo ("non osta") alla espulsione dell'immigrato la circostanza che i suoi figli frequentino una scuola dell'obbligo in Italia.
E' giusto.
Tremendamente giusto.
Non perché sia giusto: ovviamente non lo è, ma perché è stato deciso da un giudice soggetto soltanto alla legge, libero di interpretare la legge secondo la propria coscienza, di farne l'applicazione che considera corretta.
Esattamente come Tribunale e Corte di Appello di Milano nel caso Mills, Tar Lazio e Tar Lombardia a proposito delle liste del PdL, etc.

L’ordinanza invisibile

13 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
09/03/2010

tar
Il Tar del Lazio ha respinto l'istanza di sospensione cautelare che accompagnava il ricorso del PdL contro il provvedimento di esclusione della lista di Roma dalle competizioni regionali per il Lazio.
E' una ordinanza cautelare: come tutte le ordinanze cautelari, i presupposti per il loro accoglimento sono due. L'apparente fondatezza del ricorso e l'esistenza di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente derivante dalla esecuzione del provvedimento impugnato.
In altre parole, il tempo necessario per ottenere ragione non deve tornare a danno di chi è costretto a percorrere la via giudiziaria per ottenerla.
Il danno grave ed irreparabile per il ricorrente in questo caso è fuori da qualsiasi dubbio: consumate le elezioni, non si può più tornare indietro.
Questo significa che per il Giudice amministrativo di primo grado il ricorso era privo di qualsiasi speranza di fondatezza.
E' possibile affermarlo solo se si ritiene che il decreto legge salva Formigoni non si applichi alle elezioni regionali del Lazio per effetto della diretta applicazione dell'art. 122, primo comma, Cost.
Affermazione discutibile molto discutibile: il decreto legge pone una disciplina di interpretazione autentica dai tratti fortemente innovativi e perciò è possibile sostenere che lo stesso costituisca un nuovo elemento della disciplina elettorale nazionale che, in quanto tale, si impone alle regioni per effetto del principio di completezza ordinamentale che governa la materia elettorale (Corte cost. 19 gennaio 2007, n. 2).
Soprattutto è una affermazione irragionevole: il decreto legge emanato per salvare Formigoni e Polverini è una norma che costituisce una sicura invasione delle competenze regionali come fissate dall'art. 122, primo comma, Cost., sicché il giudice della sua costituzionalità è la Corte costituzionale e non il Tar del Lazio.
Sotto questo aspetto, il Tar del Lazio non ha difeso la Costituzione.
Ha violato il canone di unicità della giurisdizione costituzionale, che è uno dei valori su cui la Costituzione si fonda.

Olindo e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo

0 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
22/10/2009

 olindoOlindo e la Rosa, o l’Olindo e Rosa, come loro preferirebbero, sono stati condannati in primo grado per la cd. Strage di Erba.
Hanno vinto un ergastolo.
Hanno proposto appello.
Sarà discusso.
Prima o poi.
Nel frattempo sono in prigione.
In due prigioni separate.
L’Olindo protesta perché vede la Rosa una volta ogni quindici giorni.
Per tre ore.
Nel resto del tempo, la sua anima è in letargo.
Senza la Rosa, l’anima dell’Olindo non ha ragione di esistere.
Forse è un trattamento crudele e degradante.
Non perché l’Olindo abbia diritto a vedere la Rosa.
Ma perché è del tutto inutile che non la veda (Cedu, 20 gennaio 2009, n. 24424: sono disumani quei trattamenti che, valutati, caso per caso, risultano sproporzionati alle naturali finalità afflittive della pena, anche se, forse, l’allontanamento dagli affetti familiari è una naturale pertinenza della detenzione).
Ma soprattutto se fossero nella medesima galera, lo Stato risparmierebbe i denari necessari a trasportare la Rosa dall’Olindo e l’Olindo non rilascerebbe più interviste a Panorama: 200 chilometri di cellulare, anda e rianda, due volte al mese, non credo che costino poco.

Il segreto della camera di consiglio (Un galantuomo)

10 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
08/10/2009

9788815124234Chi scrive è diventato professore universitario dopo avere conosciuto Paolo Grossi.
Sono state le lezioni di Paolo Grossi, la sua attenta lucidità, che lo hanno convinto.
Sono le lezioni di Paolo Grossi che cerca di rincorrere per i suoi studenti.
Paolo Grossi può avere molti difetti.
Ma è sicuramente un galantuomo.
Un uomo d’altri tempi.
Un uomo che sa coltivare il diritto con quella passione che faceva disegnare le colline ai monaci medioevali, sui cui usi giuridici ha molto studiato e attentamente scritto.
L’intelligenza di Paolo Grossi è nella sua scuola, che, molto laicamente, ha impegnato nello studio delle dottrine giuspubbliciste, piuttosto che appiattirla sui suoi interessi primariamente orientati al diritto privato e alle teorie della proprietà.
E’ lui il giudice costituzionale di cui si parla nelle cronache di oggi.
Il giudice che avrebbe fatto pendere il piatto della bilancia per la incostituzionalità del Lodo Alfano.
E’ lui che Berlusconi citava quando indicava con sapida ignoranza 11 giudici di nomina presidenziale (anziché 5), e quindi comunisti.
Grossi può essere molte cose, ma immaginarlo comunista è davvero impossibile.
Il problema, però, è un altro.
La notizia che Grossi era indeciso è una notizia che appartiene al segreto della camera di consiglio della Corte costituzionale.
Il segreto della camera di consiglio fa sì che le sentenze della Corte costituzionale escano da un Collegio e siano l’immagine della Costituzione: la Costituzione non può tollerare voci discordanti e le sentenze integrano il testo costituzionale perché gli danno voce e forza normativa.
Far emergere i rumors della Corte significa indebolirla spaventosamente.
Questo è intollerabile.
Come è intollerabile immaginare una Corte di destra o di sinistra o citare, così Feltri, la provenienza dei giudici come sintomo della loro coloritura politica: i giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti sono nominati a vita proprio per sganciarli da qualsiasi mandato di carattere politico.
La stessa cosa è per i nostri giudici costituzionali, che durano in carica nove anni, ovvero più di una magistratura, ma anche di un mandato presidenziale, e non sono rieleggibili.
E’ un contesto che non accetta, che non dovrebbe accettare, pettegolezzi da camera di consiglio.
L’unica cosa che importa è che cosa la Corte ha deciso e se la sua motivazione può reggere il confronto con l’opinione pubblica da cui deriva la legittimazione delle sentenze.
Il resto sono chiacchiere.
Di pessimo gusto.
Perchè trasformano la Consulta in una salone di bellezza di periferia.

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