L’errore nel parere della Giunta del regolamento del Senato
Ieri, la Giunta per il regolamento del Senato si è pronunciata nel senso che il voto sulla contestazione dell’elezione di Berlusconi debba essere palese.
Una delle motivazioni principali è il riferimento al parere della stessa Giunta del 6 maggio 1993.
Il riferimento era palesemente errato.
Allora si trattava di decidere come si sarebbero dovute votare le autorizzazioni a procedere di cui all’art. 68, primo comma, Cost.
A questo proposito, la Giunta su proposta del suo Presidente (Giovanni Spadolini) precisò, innovando la precedente giurisprudenza parlamentare per le ragioni che si è cercato di illustrare su jusbox, che:
Nel solco della interpretazione costantemente adottata fino al novembre del 1988 e alla conseguente mai contestata applicazione concreta, la Giunta per il Regolamento – nel sottolineare l’esigenza di un’organica revisione della materia, anche sulla base della modifiche che il Parlamento si accinge ad apportare all’art. 68 della Costituzione – esprime il parere che le deliberazioni sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di autorizzazione a procedere in giudizio siano sottoposte alla disciplina generale relativa ai modi di votazione e, pertanto, debbano essere votate in maniera palese. E ciò in quanto le deliberazioni stesse costituiscono espressione di una prerogativa dell’Organo parlamentare nell’ambito del rapporto con altri Organi dello Stato e dunque non rappresentano in senso proprio “votazioni riguardanti persone” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113, comma 3 del Regolamento.
In applicazione del comma 4 dello stesso articolo 113, il ricorso al voto segreto si rende possibile per le autorizzazioni a procedere concernenti la sottoposizione all’arresto, alla perquisizione personale e domiciliare o ad altra privazione o limitazione della libertà personale, attenendo le deliberazioni stesse ai rapporti di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione.
La nuova interpretazione entra immediatamente in vigore. (Applausi dai gruppi del MSI-DN e del PSI).
Ritengo di fare mio il parere ora riferito e che avviene su mia personale proposta.
Nella relazione del senatore Russo, molto applaudita e molto citata dai lavori della Giunta, si legge:
Tuttavia, nel senso di escludere la riconducibilità delle delibere in materia di guarentigie al genus delle votazioni sulle persone muove il noto ed importante parere reso dalla Giunta il 6 maggio 1993. Nella circostanza, l’organo chiamato a coadiuvare il Presidente nell’interpretazione del regolamento si espresse nel senso che le deliberazioni rese ai sensi dell’articolo 68, commi secondo e terzo, Costo – autorizzazione a procedere e autorizzazione all’arresto, alle perquisizioni e agli altri provvedimenti restrittivi della libertà personale – dovessero essere svolte a scrutinio palese anziché segreto.
L’errore è evidente: la Giunta non ha detto nel 1993 che sulle richieste di autorizzazione agli atti si dovesse procedere a voto palese.
Ha detto esattamente il contrario: il voto palese riguarda le autorizzazioni a procedere, mentre l’autorizzazione all’arresto e alle altre limitazioni della libertà personale di cui a 68, secondo e terzo comma, possono essere trattate a voto segreto, ai sensi dell’art. 113, comma 4.
Lo sbaglio non è da poco.
E non può essere frutto di semplice ignoranza: se la relazione di Russo può essere stata strumentalmente errata, la mancata segnalazione dell’errore da parte dei suoi colleghi dell’opposta fazione suona quasi come una rinuncia alla difesa del proprio leader, come un messaggio a Berlusconi che dice più o meno il tuo tempo è talmente finito che non sprechiamo più il nostro.
Neppure per correggere un errore che a uno studente potrebbe costare un esame…