15/04/2010
Gli omosessuali hanno perso.
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente infondata e parzialmente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del divieto di nozze omosessuali.
Questo significa che esiste un divieto di nozze omosessuali, del che, forse, è possibile discutere.
Ma soprattutto significa che il divieto di nozze omosessuali non ha alcun fondamento costituzionale, sicché il legislatore potrà – se lo riterrà opportuno – introdurre questo istituto.
La vera domanda è in che misura il legislatore può essere considerato obbligato a introdurre il matrimonio fra persone dello stesso sesso.
Non è una domanda semplice.
Per l'art. 29, Cost., il matrimonio è un istituto che "naturalmente" struttura la famiglia.
In questa naturalità del matrimonio c'è tutta la delicatezza dell'opera del legislatore.
Che non è libero nel regolare i rapporti fra marito e moglie ma li deve modellare sulla natura delle cose.
La natura delle cose, però, non è un dato astratto dalla realtà.
E' ciò che la realtà sociale giudica giusto in un determinato momento storico.
Di conseguenza, il legislatore sembra dover essere vincolato alla lettura della società, sembra dover interpretare la realtà e vestirla di regole adeguate, come un buon sarto d'altri tempi.
Immaginare che il nostro parlamento, il parlamento di Gramazio e Bondi, ma anche della Finocchiaro e di Di Pietro, possa svolgere un compito di questo genere, temo sia davvero troppo.