21/11/2008
Dietro alla vicenda del senatore Riccardo Villari vi è un delicato intrecciarsi di istituti costituzionali.
Villari è stato eletto presidente della Commissione bicamerale di vigilanza sui servizi radiotelevisivi.
L’art. 5, quarto comma, del regolamento interno della Commissione stabilisce che l’ufficio di presidenza decada solo nel caso in cui la Commissione è rinnovata, anche parzialmente.
Il rinnovo della Commissione avviene nel caso di scioglimento delle Camere. Il rinnovo parziale, nel caso in cui lo scioglimento anticipato riguardi solo una delle due Camere.
Di conseguenza, a norma di Regolamento, il senatore Villari non parrebbe poter essere rimosso dall’incarico.
Tuttavia, l’art. 5, quarto comma si riferisce solo ad un caso di decadenza di diritto.
Non si riferisce ad un caso di revoca.
Il potere di revoca può essere considerato compreso nel potere di nomina, di talché la stessa maggioranza della Commissione che ha nominato Villari come presidente può votare la sua revoca e, in questo caso, Villari non avrebbe altro rimedio che il ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione, via piuttosto ardua da percorrere, dal momento che il conflitto non avrebbe come parti due poteri contrapposti, ma sarebbe piuttosto un conflitto interno al fluire stesso del potere in cui si è innescato.
Nello stesso tempo, la maggioranza potrebbe modificare – ai sensi dell’art. 21 del Regolamento interno – con una deliberazione assunta a maggioranza assoluta lo stesso Regolamento interno chiarendo che il presidente può essere revocato con una deliberazione assunta con le stesse modalità della deliberazione di nomina.
Di conseguenza, le dimissioni del senatore Villari, in realtà, sono un falso problema.
La maggioranza assoluta della Commissione ha tutti gli strumenti per rimuoverlo.
In realtà, però, il senatore Villari pone un problema diverso e molto più complicato.
Il problema del libero mandato parlamentare.
Villari ha rifiutato di rassegnare le dimissioni e si è ribellato alle direttive del proprio gruppo parlamentare, da cui è stato espulso.
Lo ha potuto fare perché l’art. 67, Cost, consente (ed impone) ad ogni parlamentare di interpretare la volontà del corpo elettorale che rappresenta senza vincoli di mandato.
E’ questa la norma che maggioranza ed opposizioni, in realtà, stanno cercando di comprimere.
Senza rendersi conto che il divieto di mandato imperativo è una garanzia di autonomia del Parlamento.
E’ un modo per assicurare che il Parlamento possa essere costituito da uomini liberi.
Il comportamento di Villari, che è svillareggiato come attaccamento alla poltrona, come un modo per nascondersi in un bunker, fra calzoni e babà, così Sebastiano Messina, è anche esercizio di una prerogativa parlamentare che merita rispetto.
Un Parlamento forte non dovrebbe insultare l’esercizio di questa prerogativa.
Dovrebbe revocare Villari dall’ufficio che occupa senza essere sorretto dal necessario consenso dell’opposizione cui spetta la designazione del presidente della Commissione.