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Irrituale (La testimonianza del Capo del Governo)

0 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
19/09/2011

work permits_Gend de Justice BWL’ultima del Capo del Governo è il netto rifiuto di prestare la propria testimonianza a Napoli, dinanzi ai giudici che indagano sulle attività di Tarantini.
Non avrebbe torto.
Per l’art. 205, secondo comma, c.p.p.: “Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.”
La disposizione trova il proprio fondamento nell’art. 356 del codice di procedura penale del 1930, che stabiliva questo privilegio per i grandi ufficiali di Stato, i cardinali ed i principi reali.
La Corte costituzionale di Sandulli, Mortati e Branca con sentenza n. 76 del 1968 ebbe a riconoscere la ragionevolezza di questa disposizione, perché la stessa non costituisce un privilegio per determinate categorie di persone, ma ha come scopo quello di assicurare la continuità di una funzione: “la norma impugnata, quale che fosse all’origine l’intenzione del legislatore, si ispira attualmente non a un malinteso prestigio di persone che ricoprano certe cariche, ma, come le altre norme contenute nella stessa disposizione, a innegabili necessità e garanzie dell’ufficio di cui quei soggetti siano titolari: chi occupa certe posizioni al vertice dei poteri dello Stato svolge compiti nei quali, per la loro importanza e per la loro delicatezza, egli é spesso insostituibile; di modo che, se dovesse raggiungere luoghi lontani dalla sua sede od allontanarsi dal suo ufficio per testimoniare in giudizi eventualmente anche di scarso rilievo, ne soffrirebbe o ne potrebbe soffrire la continuità o la regolarità della funzione: altrettanto invece non é a dire né del comune testimonio, né del giudice istruttore, che, del resto, se la testimonianza deve essere raccolta fuori della sua sede, può essere sostituito da un magistrato del luogo”.
Quindi:
(i) la Procura di Napoli ha tutto il diritto di ascoltare come testimone il Capo del Governo;
(ii) il Capo del Governo può solo chiedere di essere ascoltato presso i propri uffici, anziché recarsi presso gli uffici del magistrato inquirente.
Se chiede di essere ascoltato presso i propri uffici si pone il problema dell’accompagnamento coattivo.
L’accompagnamento coattivo del Capo del Governo presso gli uffici del Capo del Governo presuppone che gli stessi siano messi a disposizione dal Capo del Governo e che siano richiesti dalla Procura di Napoli.
Il che sul piano materiale non pare per nulla semplice.
Ma il problema è un altro: perché il Primo Ministro non ha chiesto l’applicazione dell’art. 205, secondo comma, c.p.p.? Perché ha invocato una modalità di ascolto non consentita dal codice di procedura?
Forse per consentire alla Corte costituzionale che dovrà decidere sul conflitto fra Governo e Procura intorno alla testimonianza del Presidente del Consiglio di pronunciarsi in rito, con una sentenza del genere: Il Capo del Governo deve rendere la sua testimonianza, ma la deve rendere nei termini di cui all’art. 205, secondo comma, c.p.p., rimandando nella sostanza il tutto ad un momento più quieto.

I pensieri politicamente scorretti di una bambina impertinente (Primo giorno del secondo anno di scuola)

6 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
15/09/2011

IMG_1130Bimba Impertinente ha trascorso l’estate dedicando ogni giorno qualche ora ai compiti delle vacanze.
Con costante diligenza.
Anche quando era più noioso.
Prima del rientro a scuola, ha incontrato le sue amichette.
E’ restata stupita che molte di loro non avessero finito i compiti.
Molto stupita e anche molto orgogliosa per averli terminati.
Lo diceva in continuazione:
–> Sai, babbo, [•] non ha finito il libro gioco e le mancano più di trenta pagine di esercizi di matematica …
Il primo giorno di scuola ha riempito lo zaino dei compiti fatti e si è avviata per le scale con allegra baldanza.
All’uscita, non era particolarmente contenta:
–> Abbiamo giocato tutta la mattina …
Ovvero, sottinteso:
–> Nessuno ha guardato i miei compiti …
La scuola ha insegnato a Bimba Impertinente che i compiti si possono non fare.
Che non succede niente se si manca ai nostri impegni.
Un insegnamento che davvero non avrei gradito.
Soprattutto dopo aver riguardato una montagna di errori di grafia e di operazioni astruse.

Chi li ha sciolti (Acc, ho scordato il coltello)?

8 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
12/09/2011

2011_03_10_19_13_220Disgrazia piuttosto imbarazzante.
Un tipo lega insieme due donne consenzienti in modo che il respiro dell'una dipenda dalla capacità dell'altra di restare in piedi.
Una delle due non riesce a restare in piedi e cade.
Strangola la prima e si fa molto male.
Il tipo viene portato in prigione: omicidio volontario.
Avrebbe volontariamente causato la morte della prima e le lesioni della seconda.
L'accusa viene poi derubricata a omicidio preterintenzionale.
Il tipo avrebbe considerato la morte come una possibile conseguenza delle lesioni che ha volontariamente inflitto.
Probabilmente la sostanza giuridica della questione è diversa: omicidio colposo.
Le due disgraziate hanno affidato la propria vita al tipo confidando nelle sue capacità di esperto in nodi e giochi erotici.
Il tipo ha mancato al proprio compito perché non ha tenuto conto delle precauzioni necessarie nel caso di specie.
Insomma, nulla di diverso da una morte sul lavoro: dove l'imprenditore tradisce la fiducia del proprio dipendente perché non pone in essere le cautele opportune ad evitare il prevedibile incidente.
Tutto questo in termini giuridici.
Sul piano umano, resta – dolorosa – la domanda del genitore: quale solitudine può avere spinto mia figlia a cercare la propria fine in questo modo?
Certe morti uccidono più di altre.

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