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L’ordinanza invisibile

13 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
09/03/2010

tar
Il Tar del Lazio ha respinto l'istanza di sospensione cautelare che accompagnava il ricorso del PdL contro il provvedimento di esclusione della lista di Roma dalle competizioni regionali per il Lazio.
E' una ordinanza cautelare: come tutte le ordinanze cautelari, i presupposti per il loro accoglimento sono due. L'apparente fondatezza del ricorso e l'esistenza di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente derivante dalla esecuzione del provvedimento impugnato.
In altre parole, il tempo necessario per ottenere ragione non deve tornare a danno di chi è costretto a percorrere la via giudiziaria per ottenerla.
Il danno grave ed irreparabile per il ricorrente in questo caso è fuori da qualsiasi dubbio: consumate le elezioni, non si può più tornare indietro.
Questo significa che per il Giudice amministrativo di primo grado il ricorso era privo di qualsiasi speranza di fondatezza.
E' possibile affermarlo solo se si ritiene che il decreto legge salva Formigoni non si applichi alle elezioni regionali del Lazio per effetto della diretta applicazione dell'art. 122, primo comma, Cost.
Affermazione discutibile molto discutibile: il decreto legge pone una disciplina di interpretazione autentica dai tratti fortemente innovativi e perciò è possibile sostenere che lo stesso costituisca un nuovo elemento della disciplina elettorale nazionale che, in quanto tale, si impone alle regioni per effetto del principio di completezza ordinamentale che governa la materia elettorale (Corte cost. 19 gennaio 2007, n. 2).
Soprattutto è una affermazione irragionevole: il decreto legge emanato per salvare Formigoni e Polverini è una norma che costituisce una sicura invasione delle competenze regionali come fissate dall'art. 122, primo comma, Cost., sicché il giudice della sua costituzionalità è la Corte costituzionale e non il Tar del Lazio.
Sotto questo aspetto, il Tar del Lazio non ha difeso la Costituzione.
Ha violato il canone di unicità della giurisdizione costituzionale, che è uno dei valori su cui la Costituzione si fonda.

Chi li ha sciolti (La gobba all’uccello)?

3 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
07/03/2010

5576_100Piazza della Repubblica.
Gruppo di anziani con Sole.
I Ray Ban per nascondersi dagli anni.
Voci alte di fica e Fiorentina:
–> Vo via … M'é bell'é venuha la gobba all'uccello …
Significato eziologicamente incerto: fica o Fiorentina?

Una democrazia da polmone di acciaio

7 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
06/03/2010

NapolitanoL'interpretazione autentica è un tema classico da costituzionalisti.
Le leggi di interpretazione autentica segnano una notevole frizione nei rapporti fra potere legislativo e magistratura, perché il potere legislativo sottrae al potere giudiziario l'interpretazione della legge, indicando quale fra le norme che possono essere astrattamente ricavate da una disposizione deve essere scelta.
Il giudice non è più soggetto soltanto alla legge, ma alla legge come interpretata dal Parlamento.
I decreti legge di interpretazione autentica segnano una frizione in più perché la pressione che il potere legislativo intende esercitare sul potere giudiziario è urgente, è caratterizzata dalla straordinaria necessità di intervenire, come accade nel caso di una catastrofe o di un assedio.
In questo caso, il potere legislativo è intervenuto sui Tar del Lazio e della Lombardia indicando come debbono essere interpretate le disposizioni in punto di presentazione delle liste e di autentificazione delle firme che accompagnano una lista.
E' anche intervenuto sulla materia elettorale, violando apertamente l'art. 15, secondo comma, lett. b), legge 400 del 1988, che vieta l'uso del decreto legge per modificare le norme in materia di elezioni: il Governo è espressione della maggioranza e non può cambiare le regole che trasformano i voti in seggi senza confrontarsi con le minoranze.
Il decreto legge di interpretazione autentica, infine, è naturalmente retroattivo, perché si dice come una determinata disposizione deve essere applicata ad un caso che è già accaduto, con un evidente stravolgimento delle regole proprie dello Stato di diritto (così, da ultimo Corte cost. 283 del 2009).
Tutte chiacchiere.
Chiacchiere di costituzionalisti annoiati.
Sul piano della sostanza, il decreto legge firmato da Napolitano equivale ad affidare lo svolgimento delle elezioni a Bertolaso.
Ancora una volta, potrebbe, con qualche acrobazia, intervenire la Corte costituzionale, ma il gioco della democrazia per funzionare può avere bisogno di un intervento fisiologico del Giudice delle leggi?
E' una democrazia nel polmone di acciaio quella che funziona solo grazie al costante intervento del suo medico.
Forse non è questa la democrazia che si meritano gli italiani.
Forse.

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