09/02/2009
Avrei dovuto scrivere un post da costituzionalista.
Lo avrei dovuto scrivere venerdì.
Avrei dovuto censurare l’uso del potere di messaggio di Napolitano.
Avrei dovuto scrivere che il Capo dello Stato non può interferire con le attribuzioni del Consiglio dei Ministri, intervenendo su un affare al suo ordine del giorno prima che lo stesso gli sia sottoposto alla firma.
Avrei anche dovuto scrivere che una interferenza di questo genere, che costituisce una grave alterazione del sistema di equilibri previsto dalla nostra Costituzione filosovietica, mi pare davvero poca cosa rispetto alla interferenza della politica con la vicenda Englaro.
Che l’attentato alla Costituzione del Presidente della Repubblica, mi sembra molto meno grave di una legge o di un atto avente forza di legge che pongono nel nulla il risultato di anni di battaglie giudiziarie e violano il diritto di difesa e l’eguaglianza dinanzi alla legge: un cittadino che si è rivolto allo Stato per ottenere un qualcosa che le leggi dello Stato gli consentono di ottenere non può sentirsi negare quel qualcosa dopo averlo ottenuto per mezzo di una legge ad personam.
Sabato avrei dovuto scrivere che la nostra Costituzione è filosovietica soprattutto all’art. 7, in punto di rapporti fra Stato e Chiesa, perché senza Togliatti, ed il nulla osta di Stalin, De Gasperi non avrebbe mai ottenuto il rilievo costituzionale dei patti lateranensi e la condizione di speciale autonomia della Chiesa cattolica.
Domenica avrei potuto ricordare la Mystery Clause (Joint Court Opinion of Justices O’ Connor, Kennedy and Souter in Planned Parenthood Vs Casey 505 U.S. 833 – 1992 at 851): At the heart of liberty is the right to define one’s own concept of existence, of meaning, of the universe, and of the mystery of human life. Beliefs about these matters could not define the attributes of personhood were they formed under compulsion of the State, cercando di argomentare che uno Stato che legifera sul limite fra la vita e la morte è uno Stato totalitario, esattamente nella stessa maniera in cui lo è uno Stato nel quale la sodomia in luoghi privati è punita con il carcere.
Oggi potrei scrivere, e scrivo, che il Capo dello Stato può rinviare le leggi che gli vengono sottoposte per la promulgazione e che se le Camere abusano del potere che hanno di fissare un termine entro il quale la legge deve essere promulgata (art. 73, secondo comma), impedendo al Presidente della Repubblica di formulare un giudizio meditato sulla deliberazione legislativa, il Capo dello Stato può proporre ricorso per conflitto di attribuzioni alla Corte costituzionale.
Oggi potrei scrivere, e scrivo, che con il potere di fissare i tempi della entrata in vigore della leggi dilatando la promulgazione e usando tutti i trenta giorni di cui all’art. 73, primo comma, Cost., anche al di là di quanto le Camere potrebbero consentirgli, ai sensi del secondo comma dell’art. 73, il Capo dello Stato userebbe degli stessi poteri di clemenza che ha in materia di grazia.
Perché, in fondo, decidere della vita e della morte di una persona è una questione che, come la Corte costituzionale ha riconosciuto nella sentenza 18 maggio 2006, n. 200, non può appartenere all’indirizzo politico di maggioranza.
E’ Napolitano che con un uso costituzionalmente disinvolto del procedimento di promulgazione può consentire alla natura di fare il suo corso e, soprattutto, a un padre di chiudere gli occhi serenamente ad una figlia che ha il sacrosanto diritto di considerare morta.