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Una sconfitta palese e una vittoria implicita

0 Comments/ in profstanco / by Gian Luca Conti
23/10/2017

Una sconfitta palese

Il senso di una sconfitta palese è che diventano eroi anche i soldati che portavano le pignatte.

La sconfitta palese è quella subita nel referendum lombardo veneto.

Sia in Veneto che in Lombardia è emersa con forza la volontà delle popolazioni locali di gestire le risorse che genera il territorio direttamente.

Questa è una sconfitta palese dello Stato centrale.

La volontà popolare rinforza i governi regionali lombardo e veneto, che sono già forti di una legittimazione popolare diretta, grazie all’elezione dei loro presidenti, e di una stabilità sostanzialmente di legislatura, grazie alla regola simul stabunt simul cadent.

La forza dei governi locali trova una controparte assai debole: la riforma elettorale attualmente in gestazione non è fatta per creare un indirizzo politico legittimato direttamente dal corpo elettorale, ma per restaurare una forma di governo parlamentare in cui la doppia fiducia e le geometrie variabilmente asimmetriche delle due camere rendono il Capo dello Stato arbitro di equilibri politici instabili e che possono portare a elezioni anticipate con una frequenza d’altri tempi.

E una vittoria implicita

In questo referendum hanno vinto anche i marmittoni.

I marmittoni, in questo caso, sono i quesiti referendari che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali con la sentenza 118/2015 perché violavano gli artt. 75, 116 e 119, Cost. nonché con le norme dello Statuto del Veneto che regolano i referendum consultivi.

Questi quesiti suonavano (art. 1, legge reg. Veneto 15/2014):

1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;
[2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”;
3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”;
4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”;
5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”]

L’approvazione dell’unico quesito salvato dalla Corte, sul piano politico, ha il significato dei quattro quesiti che la Corte ha considerato inammissibili perché la maggiore autonomia che Veneto e Lombardia chiedono riguarda essenzialmente il cd. residuo fiscale e quindi una autonomia pressoché costituzionale di queste due regioni.

Il governo della Repubblica difficilmente potrà negare ingresso a questa istanza e dovrà inventare un nuovo tipo di regionalismo.

Ma tutto questo può cadere sulle spalle di un governo fragile come quello che la nuova legge elettorale consegnerà alla prossima legislatura repubblicana?

Il referendum del Lombardo Veneto fra Corte costituzionale e Tribunal Constitutional

0 Comments/ in profstanco / by Gian Luca Conti
18/10/2017

La prossima domenica i cittadini del Lombardo Veneto saranno chiamati a rispondere su di un quesito assolutamente vago.

Gli viene chiesto se vogliono maggiore autonomia nei limiti di quanto previsto dall’art. 116, terzo comma, Cost.

Per la Corte costituzionale, sentenza 118/2015, il referendum non è illegittimo dal punto di vista costituzionale perché la richiesta di maggiore autonomia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione è ammissibile secondo la Costituzione e perché l’esistenza di un referendum consultivo non sarebbe preclusa dal procedimento tipizzato dall’art. 116, Cost.

Nessuno dei due argomenti coglie nel segno.

Il primo perché una richiesta di maggiore autonomia senza specificare in che cosa consiste la maggiore autonomia richiesta non è una domanda a cui si possa rispondere formulando una scelta di indirizzo politico.

E’ una domanda a cui si risponde senza dire nulla e quindi dicendo troppo.

Il secondo argomento non coglie nel segno perché l’esistenza di un procedimento regolato a livello costituzionale esclude qualsiasi alterazione del procedimento come tipizzato nella Costituzione.

Se la Costituzione prevede che la maggiore autonomia concessa alle regioni debba essere oggetto di una intesa fra Stato e regione interessata, l’intesa è il punto di arrivo di una negoziazione fra il governo statale e il governo regionale.

Il significato di questa negoziazione è alterato dall’esistenza di un referendum che dota di un plusvalore di legittimazione democratica la posizione regionale.

Nello stesso tempo, la Costituzione prevede che la maggiore autonomia debba essere approvata con una legge dello Stato votata a maggioranza assoluta da entrambe le camere.

In questo procedimento, le Camere sono chiamate ad referendum sulla maggiore autonomia regionale e l’intervento del corpo elettorale regionale contraddice il ruolo del Parlamento, prefigurando un conflitto fra corpi elettorali locali e rappresentanza politica regionale che sarebbe molto opportuno evitare.

Il referendum nel tessuto costituzionale ha il ruolo di un correttivo per l’indirizzo politico manifestato a livello di rappresentanza politica, se assume un ruolo propulsivo per delle decisioni rilevanti dal punto di vista della forma di Stato diventa in un certo modo eversivo del disegno costituzionale.

Il Tribunal Constitucional, in Spagna, dove il problema catalano è assai diverso, ha annullato la legge che istitutiva il referendum sulla base di un argomento costituzionalmente ineccepibile:

“un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”

Perché, in Italia, dove un vero problema di secessione non esiste, dobbiamo crearcelo con dei referendum chiaramente inammissibili e una giurisprudenza costituzionale, questa volta, incomprensibilmente arrendevole verso le ragioni di un’autonomia smaccatamente populista?

Se la Corte costituzionale avesse applicato gli stessi principi del Tribunal Constitucional avrebbe dovuto ammettere che la regione Lombardia e la regione Veneto con il loro referendum violavano la Costituzione e quindi negavano a se stesse le prerogative in base alle quali possono essere considerate meritevoli di obbedienza da parte dei loro cittadini.

 

La fiducia sulla legge elettorale: Gentiloni non è De Gasperi

0 Comments/ in profstanco / by Gian Luca Conti
11/10/2017

Fiducia sulla legge elettorale

Le opposizioni hanno denunciato la decisione del governo come politicamente e costituzionalmente scorretta e le diverse anime della maggioranza si sono trovate in imbarazzo: nei giorni scorsi il governo aveva più volte fatto capire di non avere alcun desiderio di far diventare la legge elettorale un elemento del proprio programma.

Sul piano costituzionale, il Governo può porre la fiducia sulla legge elettorale.

Tutti rammentano il precedente di De Gasperi che pose nel 1953 la questione di fiducia sulla legge truffa, anche se pochi sottolineano la distanza fra De Gasperi, che al termine della prima legislatura repubblicana voleva un premio di maggioranza per governare da solo la seconda legislatura, e Gentiloni, che ha sempre tenuto un profilo lontano dalle dinamiche di lotta elettorale e si è sempre distinto dal segretario del partito di cui fa parte.

La legge elettorale come oggetto di una mozione di fiducia

Il governo si è impegnato a dimettersi nel caso in cui non venisse approvata una legge elettorale che è identica per Camera e Senato e prevede:

  • un voto unico a ciascun elettore che vale come opzione per un pacchetto formato da un candidato in un collegio uninominale e una lista bloccata corta in una circoscrizione plurinominale;
  • se più liste sono collegate a un solo candidato uninominale, i voti attribuiti al candidato uninominale vengono divisi fra le liste in proporzione ai voti complessivamente ricevuti da ciascuna lista;
  • coalizioni omogenee sul piano nazionale;
  • alla Camera, 232 collegi uninominali; 12 collegi esteri, in cui non cambia nulla; 386 seggi che vengono suddivisi proporzionalmente fra le liste con il metodo del quoziente e uno sbarramento del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni;
  • al Senato, come alla Camera, ma la somma è fra 112 (senatori uninominali); 6 (senatori stranieri) e 193 (senatori proporzionali).

Si può discutere a lungo della ragionevolezza di questo sistema elettorale.

Dal punto di vista di chi scrive, non è ragionevole un voto unico per un pacchetto inscindibile formato da un candidato uninominale e una lista proporzionale: sono due logiche di voto diverse, perché una guarda alla persona e l’altra alla formazione politica. Ma mi pare una tecnicalità.

Questo sistema elettorale certifica il termine della stagione della ingegneria elettorale, in cui si cercava di risolvere il problema della governabilità con una formula elettorale.

Con questo sistema, la governabilità diventa una questione parlamentare e torna centrale il ruolo del presidente della repubblica come facilitatore e organizzatore di maggioranze politiche.

Da questo punto di vista non sembra inappropriato che Gentiloni ne sia lo sponsor.

La fiducia nella tattica parlamentare

La fiducia nella tattica parlamentare evita il voto segreto, perché deve essere votata a scrutinio palese e per appello nominale; determina il contingentamento dei tempi e, perciò, la riduzione del numero degli interventi ; fa cadere gli emendamenti.

Il contingentamento dei tempi e la riduzione degli interventi non sembrano un problema: il nostro parlamento non ha bisogno di discussioni sterili. Ha bisogno di interventi rapidi ed efficaci, coerenti con una stagione in cui il dibattito politico ha più la forma del tweet che quello di un discorso di Cavour.

Gli emendamenti sono, soprattutto in materie politicamente incandescenti, più uno strumento di ostruzionismo che non di dialogo.

Il voto palese è un valore perché permette al popolo di conoscere il comportamento dei propri rappresentanti e gli agguati dei franchi tiratori agevolati dal voto segreto non sono la parte migliore della nostra storia parlamentare.

Tuttavia anche il voto segreto è un valore e non soltanto perché assicura la libertà di coscienza del votante ma soprattutto perché impedisce agli elettori di sapere chi ha votato quella legge elettorale e quindi rende la legge elettorale il risultato della volontà popolare e non di una maggioranza storicamente determinata, come sarà in questo caso.

Così è stato fino all’età di Craxi per il voto finale sulle leggi e così, forse, sarebbe il caso che continuasse ad essere anche per leggi come quella elettorale che tendono a conformare la forma di governo.

Ponendo la questione di fiducia, oggi e non nel 1953, il Governo Gentiloni ha dichiarato che la legge elettorale è un problema che deve essere risolto dall’indirizzo politico di maggioranza, esattamente come fece nel 1953 De Gasperi suscitando un’aspra reazione da parte di Togliatti e del movimento socialcomunista.

La novità è che la scelta di De Gasperi mirava a un sistema parzialmente maggioritario e orientato verso una governabilità monocolore.

La scelta di Gentiloni è orientata in direzione diametralmente opposta.

Gentiloni non è De Gasperi (anche se De Gasperi era di casa a Palazzo Gentiloni)

Gentiloni non è De Gasperi.

Non ha posto la questione di fiducia su una legge elettorale che mira a favorire la formazione di maggioranze stabili e coese per effetto del voto degli elettori.

Ha posto la questione di fiducia su una legge elettorale che appartiene al DNA del suo governo perché colloca il baricentro della formazione delle maggioranze di governo fra il parlamento e la presidenza della repubblica.

Il vero senso di questa ipotesi di legge elettorale, se venisse approvata, è il termine della stagione politica in cui si intendeva restituire lo scettro al principe attraverso marchingegni di ingegneria elettorale e il ritorno a una politica che si fa fra le segreterie dei partiti e i gruppi parlamentari, incontrando talvolta e quasi per disavventura il confronto elettorale.

Ma i tempi sono cambiati e questa ipotesi di legge elettorale potrebbe assomigliare a quel che fu il congresso di Vienna non tanto per Napoleone ma per i moti rivoluzionari del 1848.

Pericolose assonanze: il Lombardo Veneto alla prova di un referendum catalano

0 Comments/ in profstanco / by Gian Luca Conti
09/10/2017

Il referendum catalano e la legalità costituzionale

1 – Il problema dell’indipendenza catalana, o più propriamente della via catalana all’indipendenza, non può essere visto come una questione di legalità costituzionale.

Un referendum che ha per oggetto la rottura del patto territoriale e l’indipendenza di una frazione del territorio è di per sé incostituzionale.

Questo, però, non significa che non si può fare, significa solo che funziona se riesce a diventare un fatto costituente di un nuovo ordinamento giuridico e gli ordinamenti giuridici nascono con la forza di chi li impone, non attraverso procedure democratiche.

In altre parole, non ha molto senso interrogarsi sui numeri della consultazione catalana.

Ha senso chiedersi che cosa succederà quando sarà dichiarata l’indipendenza: il governo Spagnolo ha solo l’uso della forza per restaurare la legalità e la nazione catalana può rispondere all’uso della forza da parte del governo spagnolo solo con il diritto di resistenza.

Vincerà chi avrà la forza di imporre la propria volontà all’altro e, comunque, perderà la costituzione spagnola e la stessa idea di legalità costituzionale.

Sotto questo aspetto, il referendum catalano non ha niente a che vedere con il referendum lombardo veneto sull’autonomia regionale, che si svolge su di un quesito che è stato avallato dalla Corte costituzionale.

Il significato politico del referendum catalano

2 – Il vero significato politico del referendum catalano riguarda la volontà di una collettività ricca di partecipare con la propria ricchezza al benessere dell’intera nazione.

Il problema, che è comune alle tensioni che emergono in tutta Europa, riguarda il significato della solidarietà come fondamento di una comunità nazionale, alla quale si partecipa perché si ritiene che sia giusto contribuire con il proprio benessere alla eguaglianza di chi è meno cittadino di noi perché ha meno possibilità di noi.

I doveri di solidarietà sono uno dei fondamenti della sovranità statale, forse uno dei fondamenti più forti e necessari: si è cittadini di uno Stato nel momento in cui ci si rifiuta di accettare l’idea che altri cittadini siano meno fortunati di noi e si è disposti a sacrificare una parte del nostro benessere per rimuovere gli ostacoli che impediscono a questi cittadini di godere dei nostri stessi diritti.

E’ questa idea di solidarietà statale che tende a logorarsi sempre di più e che deve invece essere promossa.

Qui, forse, chi ha maggiormente contribuito al logoramento dell’idea di sovranità statale fondata sulla solidarietà, è stata l’Unione europea e la considerazione dei valori eurounitari all’interno della politica economica che è tipica del patto di stabilità e crescita.

Il patto di stabilità e crescita costringe chi è più ricco a subire il peso di chi è più povero, indebolendo i valori politici della politica economica.

Le delibere consiliari e di Giunta che hanno approvato i quesiti nel referendum lombardo veneto enfatizzano il concetto di residuo fiscale, inteso come differenza fra il gettito fiscale generato dalla regione e la sua ricaduta sul territorio.

Sotto questo aspetto, il significato politico del referendum lombardo veneto è molto simile a quello catalano: tramonta una idea di comunità nazionale fondata sulla solidarietà.

Il pericolo dei concetti vaghi

3 – Il quesito referendario su cui il popolo lombardo veneto sarà chiamato a pronunciarsi il 22 ottobre 2017 è assai vago: si chiede ai cittadini se vogliono maggiore autonomia e le relative risorse, nell’ambito di quanto consentito dall’art. 116, terzo comma, Cost.

E’ talmente vago da far giudicare non molto ragionevole il voto: se si applicasse la giurisprudenza costituzionale sulla necessaria omogeneità e chiarezza dei quesiti, perché necessaria a dare un significato univoco alla consultazione popolare, sarebbe facile dire che il referendum non è ammissibile.

Però, al di là delle sottigliezze giuridiche, non è per niente vago il suo significato politico che riguarda la destinazione del residuo fiscale delle regioni più ricche a favore delle regioni più povere.

Forse, l’esito del referendum è scontato: nessuna persona ragionevole può votare contro una richiesta di maggiore autonomia e di maggiori risorse.

Il punto, però, non è questo.

Il punto è la credibilità dello Stato centrale nella costruzione delle decisioni di finanza pubblica. Le decisioni di finanza pubblica sono credibili se sono esercizio di una rappresentanza che sa trasformare dei valori politici improntati alla solidarietà in una manovra economica.

Se questa credibilità manca, cade il progetto statale e non perché ci sono spinte antisistema e degli indipendentismi venati di demagogia, ma perché la sovranità statale non riesce a essere espressione di valori condivisi da parte della collettività.

E’ la sfida che la Spagna ha perso con il referendum catalano ed è molto difficile che sia vinta in Italia il prossimo 22 ottobre.

Purtroppo.

 

 

Nardella e la prostituzione (Nemo auditur propriam turpitudinem alligans)

0 Comments/ in profstanco / by Gian Luca Conti
20/09/2017

Si ascolta chi si approfitta della legge per esercitare un commercio immorale?

Nardella nell’affrontare la prostituzione impone qualche osservazione anche a un costituzionalista e non solo a Vladimir Luxuria.

C’è un che di stridente nell’agganciare il divieto della prostituzione alla forza di una multa che viene notificata a casa (e quindi alla moglie del colpevole) e affermare che sarebbe ragionevole riaprire le case chiuse.

Nemo auditur propriam turpitudinem alligans è un antico brocardo latino.

Significa che nessuno può essere ascoltato se il suo diritto si fonda su un presupposto moralmente inaccettabile.

Non appartiene alla tradizione romana ma a quella canonica e ha tutto il sapore della sua ipocrisia. De Cupis lo utilizza nella sua opera sul risarcimento del danno per spiegare il caso in cui l’ingiustizia del danno discende da un’attività giuridicamente lecita ma moralmente inaccettabile.

Il proprietario di un appartamento accanto al quale viene autorizzata l’apertura di una casa chiusa può chiedere al titolare del bordello di essere risarcito del deprezzamento subito dalla sua proprietà: tolerantia lupanarum non abstergit meretricibus turpitudinem.

Di nuovo, il latino canonico e non quello romano.

Nardella e la prostituzione per strada

Nardella si è scontrato, da par suo, con il mondo di questi brocardi affrontando il tema della prostituzione.

Dapprima con una ordinanza nella quale punisce chi contratta per strada con una lucciola.

L’ordinanza appartiene al genere delle ordinanze contigibili e urgenti, che sono lo strumento con cui il Sindaco può fare fronte a situazioni talmente gravi da non poter essere oggetto di alcun altro intervento, e chi disobbedisce è punito perché non ha osservato un ordine legalmente dato.

Il presupposto di questa ordinanza è la situazione di grave degrado generata dalla prostituzione e il suo obiettivo, secondo il Sindaco di Firenze, dovrebbe essere la tutela delle donne e degli uomini costretti a fare commercio del proprio corpo.

L’oggetto dell’ordinanza è la contrattazione della prestazione sessuale come scambio di piacere contro denaro inteso come immorale.

Fin qui tutto bene, forse.

Perché le ordinanze contigibili e urgenti servono per far fronte a situazioni straordinarie e di una gravità che non tollera ritardi dal momento che alterano la struttura democratica del processo normativo.

La formazione di un divieto non discende dal Parlamento e dalla rappresentanza politica ma dall’urgenza: necessitas non habet legem e, questa volta, il latino è quello romano e non quello canonico.

Indubbiamente, vi è nel commercio del corpo di una persona costretta al proprio degrado dalla crudeltà della vita qualcosa di terribile che impone un intervento pubblico.

Nardella e le case d’appuntamenti

Il problema viene dopo.

Il problema viene quando Nardella dice che si può parlare di riaprire le case chiuse perché quel divieto avrebbe un che di ipocrita e perché non si potrebbe chiudere gli occhi dinanzi a un male sostanzialmente inevitabile.

Non può essere così: se il commercio del proprio corpo è moralmente (e costituzionalmente) inaccettabile, lo è sia per strada che in appartamento e l’autorizzazione all’esercizio della prostituzione significa costringere l’ordinamento giuridico ad accettare che una persona possa cedere la propria dignità contro una somma di denaro.

Vi è una contraddizione stridente fra l’ordinanza che vieta la prostituzione per strada in via contingibile e urgente e l’apertura politica verso una tolleranza per le case chiuse.

Non si può affermare che un negozio giuridico debba essere vietato se concluso per strada e ammesso se concluso in un appartamento.

La morale in casa può essere diversa dalla morale per strada?

La morale non cambia a seconda del luogo in cui ci si trova.

Forse, però, e dispiace dirlo il problema è la ricerca del consenso che, per Nardella, in questo caso, sembra molto più importante della ricerca dei valori e della morale.

La prima ordinanza ha strizzato l’occhio al mondo di quanti sono scandalizzati dall’esercizio della prostituzione e ha scontentato quanti apprezzano il piacere sessuale nel buio di un parcheggio di periferia.

Nardella si è accorto che votano anche questi e la sua apertura politica ha cercato il loro consenso.

Gli ha detto che il sindaco è il Sindaco di tutti, anche di quelli che vanno con le signorine e non vogliono farlo sapere a casa.

In questo modo, Nardella, che qualcuno chiama cavallo – il cavallo è l’unico che resta sempre in sella – alludendo alle sue abilità tattiche, finisce per assomigliare a una lucciola impazzita.

La morale non è l’educazione che ammette comportamenti diversi a seconda delle circostanze in cui si trova: la morale discende dai valori e questi, se ci sono, non ci sono solo per strada.

Ci sono anche in casa.

Parole e significati: esistono i sinonimi divergenti?

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12/09/2017

Poema ferroviario

In Mosca – Petuski, Erofeev spiega che vi sono più di cinquanta sinonimi divergenti in russo per definire l’ubriachezza.

Più di cinquanta modi di essere ubriachi, a ciascuno dei quali corrisponde una esatta parola.

Lo stesso vale per Neve, in finlandese, secondo il Wagner di Luna di ghiaccio e per la parola Pietra in croato, secondo Radio 3.

Queste parole fissano un concetto talmente essenziale per quella cultura da riflettersi in diverse sfumature che a loro volta diventano concetti e perciò lemmi.

Non sono propriamente sinonimi, parole che hanno lo stesso significato di altre parole di cui possono prendere il posto per evitare ripetizioni, ma sinonimi divergenti: parole che ricordano uno stesso significato di altre parole e lo individuano con una diversa sfumatura.

Il contrario delle parole che possono avere più significati diversi e che affaticano i vocabolari di latino e greco del ginnasio, quando la fatica del tradurre era cercare di individuare un significato all’interno di un contesto in cui tutto poteva voler dire altro ed era semplice perdersi.

Mi sono interrogato a lungo sulla parola che può avere un così grande numero di sinonimi in italiano: la mia ignoranza mi ha impedito di svolgere la stessa indagine in lingue diverse.

In effetti, l’idea di ubriachezza identifica la cultura russa, come l’idea di amore è centrale nella Grecia classica, la neve individua una parte dell’anima del nord finlandese e la schiavitù della pietra è caratteristica del ruolo della Croazia nell’economia Ottomana.

Dopo tre o quattro notti insonni, sono arrivato alla conclusione che l’unica parola italiana con un così elevato numero di sinonimi divergenti si trovi esattamente al centro delle donne.

Il che dice molto della nostra cultura e, forse, anche di un Parlamento che invece di parlare di riforme elettorali si perde nelle discussioni sui vitalizi dei suoi membri, scambiando la Luna con il dito ma senza perdere il vero senso delle dita per il nostro vocabolario.

Fissata l’udienza sull’Italicum: 24 gennaio 2017

0 Comments/ in profstanco / by Gian Luca Conti
06/12/2016

Chi pensava che la Corte avrebbe atteso un tempo più sereno per decidere della legge elettorale di Renzi ha preso una formidabile cantonata

udienzaitalicum

La Corte costituzionale ha fissato l’udienza sull’italicum per il 24 gennaio 2017.

Un mese e venti giorni dopo il NO al referendum costituzionale.

Esattamente il contrario di quello che si era immaginato questa mattina, quando si diceva che il combinato disposto legge elettorale per il Senato – decisione della Corte costituzionale sull’Italicum sembrava diretto a rinviare lo scioglimento anticipato della legislatura.

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La Corte costituzionale, il mandato del NO e la legge elettorale

0 Comments/ in profstanco / by Gian Luca Conti
06/12/2016

Brunetta e Grillo evocano le elezioni dopo la pronuncia della Corte costituzionale ma non vogliono dire la stessa cosa

grillosuitalicum

Il giorno dopo sono sempre le parole che non si sono dette il giorno prima e queste parole riguardano il mandato del NO referendario in punto di legge elettorale.

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Il mistero del decreto legge e le mamme contro l’inceneritore

0 Comments/ in profstanco / by Gian Luca Conti
02/12/2016

Le mamme contro l’inceneritore sono per il NO perché nel 1948 gli inceneritori non esistevano e sanno tutto di decreti legge e procedure data certa

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Il mistero del decreto legge nella riforma della Costituzione non è un argomento semplice perché non è semplice la situazione su cui la riforma è intervenuta.

Da molti anni, il Governo abusa della decretazione di urgenza, perché utilizza questo strumento per costringere il Parlamento a decidere sui progetti di legge che ritiene essenziali per l’attuazione del programma di governo. Read more →

Il Senato del superamento del bicameralismo: proporzionalmente maggioritario

2 Comments/ in profstanco / by Gian Luca Conti
26/11/2016

tabella4

Uno dei temi più complessi da spiegare nel superamento del bicameralismo paritario è la composizione del nuovo Senato.

E’ facile lasciarsi andare alla retorica giacobina dell’attentato alla sovranità popolare che sarebbe determinato dall’elezione indiretta, indiretta come quella del Capo dello Stato, dei senatori.

Meno facile cercare di capire come stanno davvero le cose: il nuovo Senato è un organo eletto dal corpo elettorale tramite i consigli regionali e la sua composizione è coerente con le funzioni di indirizzo e controllo che è chiamato a svolgere. Read more →

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