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Tag Archive for: costituzione

In galera

8 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
22/07/2010

IaconoLa Corte costituzionale con la sentenza 265 del 2010 ha dichiarato incostituzionale il principio per il quale la custodia cautelare delle persone sottoposte a procedimento penale per avere commesso reati contro la libertà sessuale doveva necessariamente avvenire in carcere.
La Carfagna, che di libertà sessuale se ne intende, si scaglia contro il giudice delle leggi.
Che però ha maledettamente ragione.
Sul piano logico, le misure cautelari precedono il giudizio di colpevolezza e quindi riguardano una persona che è ancora costituzionalmente innocente. Sono ammissibili solo se: (i) vi è il pericolo di fuga; (ii) vi è il pericolo di reiterazione del reato; (iii) vi è il pericolo di inquinamento delle prove. Esse, inoltre, devono essere misurate in modo da essere il meno gravose per la libertà dell'indagato possibile.
Il punto è banale: le misure cautelari non si possono sostituire alla pena. La pena segue ad un processo. Le misure cautelari lo precedono e la loro applicazione ha un livello di garanzia giurisdizionale attenuato per la persona che vi è sottoposta.
Sul piano storico, la previsione per cui il giudice è obbligato a disporre come misura cautelare la custodia in carcere è nata per i reati di stampo mafioso e non è nata per la gravità di questi reati ma come una garanzia per il magistrato: se il magistrato dispone l'arresto e può disporre solo l'arresto, non anche gli arresti domiciliari, o il divieto di dimora o una qualsiasi altra misura cautelare meno onerosa, le associazioni mafiose non possono fare pressione su di lui perché disponga una misura alternativa alla detenzione.
Tutto questo non accade per i reati contro la libertà sessuale, dove la misura cautelare in carcere è una reazione della società avverso dei crimini che vengono avvertiti come particolarmente gravi, anche se non è né razionale né giusto che un determinato criminale sia giudicato più grave di un altro prima di essere condannato.
Sotto questo aspetto, la Corte costituzionale ha applicato correttamente la Costituzione perché "la totale vanificazione del principio di adeguatezza, in difetto di una ratio correlata alla struttura delle fattispecie criminose di riferimento, cumulandosi alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, orienta chiaramente lo “statuto custodiale” – in conformità alle evidenziate risultanze dei lavori parlamentari – verso finalità “metacautelari”, che nel disegno costituzionale devono essere riservate esclusivamente alla sanzione penale inflitta all’esito di un giudizio definitivo di responsabilità".
Non ha applicato invece correttamente la Costituzione quando ha ritenuto che comunque il sospetto della commissione di un reato contro la libertà sessuale determini una presunzione relativa di pericolosità tale da orientare verso la custodia cautelare in carcere in tutti i casi in cui questa presunzione non possa essere superata.
E' un gioco tecnico perché serve ad evitare che la lacuna determinata dalla dichiarazione di incostituzionalità porti a rimettere in libertà quanti sono detenuti perché in attesa del processo in cui verranno giudicati per un delitto contro la libertà sessuale.
Ma l'affermazione della esistenza di una presunzione relativa di pericolosità è viziata dallo stesso pregiudizio "metacautelare" che rendeva incostituzionale la presunzione assoluta, perché esattamente nello stesso modo fa dipendere l'erogazione di una misura cautelare in carcere da un giudizio che riguarda esclusivamente la gravità del reato commesso e non le esigenze cautelari che si sono ricordate e che sono costituzionalizzate negli artt. 3, 13 e 17 della Costituzione.

Anche oggi, esami (A proposito del potere costituente)

10 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
12/07/2010

lavagnaLuglio è una sessione rovente.
Di luglio, tornano tutti quelli che non ce l'hanno fatta prima.
O quelli che cercano di sfruttare lo scampolo dopo gli esami di giugno per dare il tuo.
Nessuno dei due generi è particolarmente appetibili.
Anzi, sono entrambi delle straordinarie scocciature.
Tipo, dopo che i precedenti non hanno avuto una bella sorte, pantaloni corti, gambe depilate e tatuaggi tribali a polpaccio giro giro.
Si siede da par suo, accavallando le gambe in modo da mostrare i polpacci all'uditorio femminile ed aspetta la domanda ruminando la gomma da masticare:
=> I caratteri del potere costituente
Domanda dogmatica, apparentemente dettata dalla logica del contrappasso.
Il tipo:
=> E' quel potere che si esercita quando il popolo diventa consapevole di essere sovrano e che non si esercita quando il popolo accetta di essere il cittadino delle istituzioni.
Risposta dogmaticamente perfetta.
Persino, elegante nella sua semplicità.
Il professore abbassa gli occhiali, piacevolmente sorpreso, e va oltre, molto più tranquillo:
=> Mi parli dei decreti legislativi
=> Il Parlamento delibera il Governo a disciplinare una determinata materia legislativa….
Le apparenze non ingannano.
Quasi mai.

L’ammorbidente irrituale di un ministero law cost

6 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
28/06/2010

NapolitanoNessuna simpatia per il ministro Brancher.
Un senso di grave fastidio.
Per un ministro nominato in assenza di una delega precisa.
Per l'uso del legittimo impedimento che in assenza di una delega precisa non può essere giustificato.
Sul piano costituzionale, è il Presidente della Repubblica che ha la responsabilità politica di nominare il Presidente del Consiglio dei ministri, ma è questo che ha la responsabilità politica di nominare i ministri.
Nel caso dei ministri con portafoglio, ovvero dei ministri la cui esistenza è fissata da norme di legge generali ed astratte che individuano il dicastero e le relative competenze, la responsabilità del Capo del governo riguarda solo la persona scelta a ricoprire una carica.
Nel caso dei ministri senza portafoglio, la responsabilità del Capo del governo riguarda anche la delega che lo stesso conferisce al ministro e che deve essere giustificata da una esigenza politica concreta e ben delineata.
Qui, questa esigenza non risulta con chiarezza.
La delega al ministro Brancher è cambiata molte volte nei giornali e non è mai arrivata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica.
La delega del ministro senza portafogli è la misura delle sue attribuzioni, la quota di potere di governo che gli viene trasferita dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Senza questo atto, non si può parlare di legittimo impedimento perché non si sa che cosa impedisce al ministro di compiere il suo dovere di cittadino e presentarsi in tribunale o lasciare che il tribunale svolga il suo compito senza la sua presenza.
Di qui, il grave fastidio per un pasticcio di bassa politica collegata al dialogo/scontro fra PdL e Lega, nelle immagini più ottimistiche, alla necessità di evitare processi imbarazzanti per l'intera compagine di governo, nelle visioni meno celesti.
Ma il Capo dello Stato non ha alcun potere di pronunciarsi sulla esistenza del legittimo impedimento.
Il legittimo impedimento è stabilito da una legge (n. 51 del 7 aprile 2010) che egli ha promulgato e che promulgano ha consegnato alla magistratura che dovrà farne applicazione.
Sono i giudici che devono giudicare del legittimo impedimento dell'imputato Brancher a presenziare alle udienze in cui è giudicato, senza che il Capo dello Stato possa intervenire.
Ferruccio De Bortoli, sul corsera di oggi, sottolinea che il Capo dello Stato ha molto apprezzato l'intervento di Ainis sulla Stampa di sabato 26 giugno.
Ainis è un costituzionalista molto serio e molto attento.
Ma il suo intervento è particolarmente criticabile: si legge che il Presidente della Repubblica è custode di valori etici e che, siccome presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, può fornire alla magistratura stessa l'avallo per l'interpretazione costituzionalmente preferibile di una disposizione di legge.
E' un modo pericoloso di guardare al ruolo del Capo dello Stato, che in questo modo diventa una magistratura politica in grado di influenzare le magistrature giudiziarie.
Il fatto che il Capo dello Stato veda con favore questa intepretazione del suo ruolo è un messaggio preoccupante, il messaggio di una carica dello Stato in forte avanzamento verso (e contro) altre cariche dello Stato che dovrebbe fronteggiare in una posizione di equilibrio, ma che non dovrebbe accerchiare con il peso della propria irresponsabilità politica.
Tutto questo è molto pericoloso e dovrebbe essere visto con estrema preoccupazione da sinistra, perché i presidenti della repubblica hanno il vizio di non essere giovani e potrebbe essere questa legislatura ad occuparsi della sua sostituzione: un Napolitano forte è un atout delle sinistre, ma il prossimo capo dello Stato potrebbe non essere di sinistra e sicuramente si approprierà dei progressi compiuti da Napolitano nella conquista del potere politico concreto.
L'irritualità del Capo dello Stato rende meno antipatico il povero Brancher, che non si trova in una bella situazione, anche se, con un bel colpo di orgoglio, riesce a agganciare il premio del ministro più law cost della storia repubblicana, dichiarando che è perseguitato a causa di Lippi e della pessima figura della nostra nazionale.
Per fortuna, la destra si sa fare male da sola.
Perché in questo caso, la posizione di Napolitano fa male davvero.
Alla democrazia, complessivamente intesa e non solo a Brancher.

Il referendum e le relazioni industriali (Idioti)

7 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
16/06/2010

cipputi02Fiat e sindacati hanno discusso del futuro di Pomigliano d'Arco.
I sindacati hanno – a maggioranza – accettato il Lodo Marchionne.
Che è un lodo crudele ma non irragionevole: Fiat accetta di investire in questo sito industriale – per il futuro di questo sito industriale – solo se i lavoratori si impegnano al rispetto di un accordo integrativo che rende infrazioni disciplinari le violazioni dello stesso.
Come dire: (i) Fiat si può liberare dai propri impegni di investimento se l'accordo integrativo raggiunto con i lavoratori viene violato; (ii) la violazione da parte di un lavoratore agli impegni assunti con l'accordo integrativo, con particolare riferimento al divieto dello sciopero degli straordinari ed alle misure contro l'assenteismo, può essere valutata come infrazione disciplinare.
La prima disposizione – cd. clausola di responsabiità – non è irragionevole: gli impegni contrattuali di una parte sono naturalmente collegati agli impegni dell'altra parte in un rapporto di mutua implicazione per cui se una parte non adempie, neppure l'altra può essere costretta all'adempimento.
La seconda disposizione rischia di urtare contro i principi costituzionali, ma è un urto che si spiega con la singolare complessità delle politiche del lavoro a Pomigliano, dove l'assenteismo per malattia tocca picchi patologici e gli scioperi si tengono spesso di sabato o comunque negli spazi festivi.
Il messaggio di queste disposizioni è molto forte: si tratta di disposizioni che possono essere considerate in contrasto con i diritti dei lavoratori, ma anche di disposizioni che non possono non essere accettate perché hanno la forza della fame e della mancanza di alternative.
In questa situazione, il referendum è una follia.
Un referendum approvativo di una disposizione incostituzionale cambia la Costituzione.
Perché la disposizione incostituzionale acquista la forza del consenso referendario.
Che è un plusvalore di legittimazione mica da ridere.
Pomigliano, sotto questo aspetto, rischia di essere la vera fine dello Statuto dei lavoratori.
Apre la strada ad una sua riforma, che non sarà una modifica legislativa, sarà – ed è molto peggio – implicitamente abrogato per mezzo di singoli accordi integrativi a livello aziendale.
Il sindacato, a Pomigliano, non ha perso con l'accordo, ha perso quando è arrivato alla situazione di dover negoziare un accordo in condizioni di inferiorità – perché non si può difendere il posto di lavoro di chi non lavora – e quando ha accettato di sottoporre a referendum i diritti dei lavoratori.

Noterelle intercettabili

1 Comment/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
25/05/2010

Calamandrei
Il disegno di legge sulle intercettazioni pone tre diverse questioni di rango costituzionale: il diritto di ciascun cittadino alla privacy, il diritto dei mass media ad informare l'opinione pubblica, il dovere dello Stato di assicurare una efficace azione di repressione dei reati.
Sul primo di questi diritti, non vi è davvero molto da dire. La privacy è una proiezione della libertà personale: è il diritto di ciascuna persona a potersi esprimere liberamente perché al di fuori di ogni controllo dello Stato o di altre persone. E' quel diritto che ciascuno di noi rivendica da piccolo quando vede un genitore che fruga nel suo diario (ai tempi di chi scrive) o nel computer o fra gli sms (ai tempi di oggi).
Nemmeno c'è da molto da dire sul secondo. Lo Stato funziona nella misura in cui è una macchina trasparente ed ogni opacità sulle sue finestre, anche sulle finestre della azione penale, rischia di essere un pregiudizio per la democrazia.
Ancora di meno da dire sul terzo. Lo Stato ha cominciato ad esistere quando ha imbracciato l'azione penale e l'ha trasformata in processo.
Tutti questi aspetti, però, emergono in una sintesi di valori che è tipicamente politica.
La privacy dei figli è molto diversa vista dai genitori ed anche loro qualche ragione possono averla nel volere sapere chi è che manda un sms alle tre del mattino o con chi era il pargolo quando è tornato con gli occhi di una triglia non particolarmente felice.
La libertà di cronaca può facilmente rovinare una persona solo per vendere qualche copia in più: i giornali escono tutti i giorni e la cricca della Banditella, no.
L'esercizio della azione penale ha bisogno di essere temperato e poteri istruttori particolarmente incisivi possono degenerare in una struttura socialmente inquisitoria, come accade nelle indagini che si muovono "a strascico": le intercettazioni non sono solo uno strumento indispensabile per scoprire i reati ed accertare i colpevoli, sono anche ciliegie che è molto difficile smettere di mangiare e che donano un potere di conoscenza quasi esoterico a chi le compie.
Il bilanciamento di queste esigenze è politico ed il Governo ha il sacrosanto diritto di proporre alle Camere un testo che cerca di trovare un ragionevole punto di equilibrio.
Il punto non è questo.
Il punto è che il Governo cerca di imporre alle Camere il proprio punto di equilibrio, con una presenza assillante nel dibattito parlamentare.
Il ministro Alfano si presenta in Commissione Giustizia.
Può farlo, i regolamenti parlamentari lo permettono e la Commissione Giustizia è naturalmente strutturata come il luogo in cui il Parlamento discute con il Ministro della Giustizia.
Ma perché è il Parlamento che chiede al Ministro della Giustizia di chiarire il suo operato dinanzi ai rappresentanti del corpo elettorale.
Non perché il Ministro della Giustizia chiede al Parlamento di giustificarsi dinanzi al Governo.
In questo modo, il Parlamento diventa un ircocervo: un qualcosa che ha un nome che lo designa ma di cui nessuno oramai conosce più l'essenza.

Niente torta per i gay (Corte costituzionale e matrimonio)

3 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
15/04/2010

torte-nuzialiGli omosessuali hanno perso.
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente infondata e parzialmente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del divieto di nozze omosessuali.
Questo significa che esiste un divieto di nozze omosessuali, del che, forse, è possibile discutere.
Ma soprattutto significa che il divieto di nozze omosessuali non ha alcun fondamento costituzionale, sicché il legislatore potrà – se lo riterrà opportuno – introdurre questo istituto.
La vera domanda è in che misura il legislatore può essere considerato obbligato a introdurre il matrimonio fra persone dello stesso sesso.
Non è una domanda semplice.
Per l'art. 29, Cost., il matrimonio è un istituto che "naturalmente" struttura la famiglia.
In questa naturalità del matrimonio c'è tutta la delicatezza dell'opera del legislatore.
Che non è libero nel regolare i rapporti fra marito e moglie ma li deve modellare sulla natura delle cose.
La natura delle cose, però, non è un dato astratto dalla realtà.
E' ciò che la realtà sociale giudica giusto in un determinato momento storico.
Di conseguenza, il legislatore sembra dover essere vincolato alla lettura della società, sembra dover interpretare la realtà e vestirla di regole adeguate, come un buon sarto d'altri tempi.
Immaginare che il nostro parlamento, il parlamento di Gramazio e Bondi, ma anche della Finocchiaro e di Di Pietro, possa svolgere un compito di questo genere, temo sia davvero troppo.

Much ado about nothing (A proposito di una promulgazione negata)

2 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
01/04/2010

molto-rumore-per-nulla
Il Capo dello Stato ha esercitato la propria prerogativa di rinvio alle Camere – art. 74, primo comma, Cost.- con riferimento al Ddl 1167 – B, definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 3 marzo 2010 ed intestato Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Il testo del comunicato è assai scarno: "Il Capo dello Stato è stato indotto a tale decisione dalla estrema eterogeneità della legge e in particolare dalla complessità e problematicità di alcune disposizioni – con specifico riguardo agli articoli 31 e 20 – che disciplinano temi, attinenti alla tutela del lavoro, di indubbia delicatezza sul piano sociale."
L'eterogeneità della legge è tema complesso: il Presidente della Repubblica correttamente richiama il legislatore ad una produzione normativa omogenea perché racchiudere in uno stesso testo disposizioni che esprimono un contenuto normativo unitario significa consentire la conoscenza della legge e costituisce un elemento di democraticità del sistema.
L'art. 20 è una norma di interpretazione autentica in materia di lavoro marittimo di difficile comprensibilità.
L'art. 31, invece, è la disposizione che introduceva l'arbitrato in materia di lavoro dipendente e che ha suscitato molte polemiche.
Forse possono essere considerate polemiche inutili e fuori luogo.
Il ricorso all'arbitrato è condizionato a due presupposti: uno di carattere oggettivo, l'arbitrato deve essere ammesso in sede di contrattazione collettiva e l'altro di carattere soggettivo, entrambe le Parti devono aderire spontaneamente alla convenzione arbitrale.
In questi casi, è possibile rinunciare alla tutela giurisdizionale dei diritti e ottenere una tutela convenzionale.
Con un vantaggio significativo che riguarda il tempo della decisione: non più i tre anni mediamente necessari per la soluzione di una lite in materia di lavoro ma massimi novanta giorni.
Ci si deve chiedere se davvero la possibilità di rinunciare alla tutela giurisdizionale per ottenere una tutela arbitrale non possa essere considerata coperta dalla garanzia costituzionale dell'art. 24, Cost.
In realtà, l'art. 24, Cost. se esprime una norma che sicuramente non consente l'introduzione di arbitrati obbligatori, probabilmente esprime anche una norma che non consente – ove si tratti di diritti disponibili – il monopolio del potere giurisdizionale per la soluzione delle controversie.
I cittadini come possono rinunciare alla tutela di un proprio diritto, così possono scegliere forme di tutela diverse dal processo contenzioso regolato dal codice di rito civile ed affidato all'ordinamento giudiziario.
In altre parole, la posizione del Capo dello Stato non sembra potersi fondare su ragioni di carattere costituzionale ma piuttosto su motivi di opportunità politica.
Una opportunità politica che induce il Presidente della Repubblica ad incontrare il Presidente della Corte costituzionale prima di rinviare la deliberazione legislativa alle Camere ed a fissare un incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri per il giorno successivo.
Una intelligenza politica che sembra avere come senso quello di far presente al Governo l'unità dei custodi della Costituzione (Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale) e la loro forza interdittiva nei confronti di azioni normative che si svolgano al di fuori di una opportuna concertazione.
Tuttavia in assenza di un parametro costituzionale certo, come sarebbe stato nel caso del decreto salva liste, questa intelligenza politica può derapare in un conflitto fra poteri composto di reciproche arroganze e un tanto ha ben compreso l'eufemico Di Pietro con il suo immediato vociare in favore del Papà Capo dello Stato, come ha il coraggio di chiamare Napolitano, senza pensare alle virtù della propria genitrice.

Attentato alla Costituzione

0 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
26/03/2010

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L'Italia dei valori è dalla parte di chi non si può difendere.
Così l'eufemico Di Pietro in una tranquilla serata di fine marzo.
Una serata che potrebbe essere rammentata per il tentativo di informazione indipendente di Santoro.
Modo interessante di mostrare la possibilità concreta di una disobbedienza civile ad una dittatura strisciante.
Di Pietro, no.
Di Pietro è un tentativo di dittatura nemmeno troppo strisciante.
Di Pietro difende la Costituzione con un italiano da panuozzo molisano.
Ma non è l'italiano che conta.
Contano i concetti: una forma di governo triparitita, con il legislativo, il giudiziario e [pausa da studente che cerca nella memoria un concetto ficcato a forza] l'esecutivo.
La risposta è ben al di sotto della sufficienza: la nostra forma di governo è un insieme di pesi e contrappesi fondato su cinque organi costituzionali che si inquadrano maluccio nella tripartizione di Montescquieu.
Soprattutto fa paura quando chiama il Capo dello Stato Papà.
Spiega che i suoi interventi a margine del decreto legge salva liste non erano un vilipendio del Capo dello Stato.
Erano il grido di un figlio che si sente pretermesso e chiede al padre di intervenire.
In questo modo si giustifica tutto ed il problema della nostra democrazia è che si deve cominciare a non giustificare più nulla.

L’ordinanza invisibile

13 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
09/03/2010

tar
Il Tar del Lazio ha respinto l'istanza di sospensione cautelare che accompagnava il ricorso del PdL contro il provvedimento di esclusione della lista di Roma dalle competizioni regionali per il Lazio.
E' una ordinanza cautelare: come tutte le ordinanze cautelari, i presupposti per il loro accoglimento sono due. L'apparente fondatezza del ricorso e l'esistenza di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente derivante dalla esecuzione del provvedimento impugnato.
In altre parole, il tempo necessario per ottenere ragione non deve tornare a danno di chi è costretto a percorrere la via giudiziaria per ottenerla.
Il danno grave ed irreparabile per il ricorrente in questo caso è fuori da qualsiasi dubbio: consumate le elezioni, non si può più tornare indietro.
Questo significa che per il Giudice amministrativo di primo grado il ricorso era privo di qualsiasi speranza di fondatezza.
E' possibile affermarlo solo se si ritiene che il decreto legge salva Formigoni non si applichi alle elezioni regionali del Lazio per effetto della diretta applicazione dell'art. 122, primo comma, Cost.
Affermazione discutibile molto discutibile: il decreto legge pone una disciplina di interpretazione autentica dai tratti fortemente innovativi e perciò è possibile sostenere che lo stesso costituisca un nuovo elemento della disciplina elettorale nazionale che, in quanto tale, si impone alle regioni per effetto del principio di completezza ordinamentale che governa la materia elettorale (Corte cost. 19 gennaio 2007, n. 2).
Soprattutto è una affermazione irragionevole: il decreto legge emanato per salvare Formigoni e Polverini è una norma che costituisce una sicura invasione delle competenze regionali come fissate dall'art. 122, primo comma, Cost., sicché il giudice della sua costituzionalità è la Corte costituzionale e non il Tar del Lazio.
Sotto questo aspetto, il Tar del Lazio non ha difeso la Costituzione.
Ha violato il canone di unicità della giurisdizione costituzionale, che è uno dei valori su cui la Costituzione si fonda.

Una democrazia da polmone di acciaio

7 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
06/03/2010

NapolitanoL'interpretazione autentica è un tema classico da costituzionalisti.
Le leggi di interpretazione autentica segnano una notevole frizione nei rapporti fra potere legislativo e magistratura, perché il potere legislativo sottrae al potere giudiziario l'interpretazione della legge, indicando quale fra le norme che possono essere astrattamente ricavate da una disposizione deve essere scelta.
Il giudice non è più soggetto soltanto alla legge, ma alla legge come interpretata dal Parlamento.
I decreti legge di interpretazione autentica segnano una frizione in più perché la pressione che il potere legislativo intende esercitare sul potere giudiziario è urgente, è caratterizzata dalla straordinaria necessità di intervenire, come accade nel caso di una catastrofe o di un assedio.
In questo caso, il potere legislativo è intervenuto sui Tar del Lazio e della Lombardia indicando come debbono essere interpretate le disposizioni in punto di presentazione delle liste e di autentificazione delle firme che accompagnano una lista.
E' anche intervenuto sulla materia elettorale, violando apertamente l'art. 15, secondo comma, lett. b), legge 400 del 1988, che vieta l'uso del decreto legge per modificare le norme in materia di elezioni: il Governo è espressione della maggioranza e non può cambiare le regole che trasformano i voti in seggi senza confrontarsi con le minoranze.
Il decreto legge di interpretazione autentica, infine, è naturalmente retroattivo, perché si dice come una determinata disposizione deve essere applicata ad un caso che è già accaduto, con un evidente stravolgimento delle regole proprie dello Stato di diritto (così, da ultimo Corte cost. 283 del 2009).
Tutte chiacchiere.
Chiacchiere di costituzionalisti annoiati.
Sul piano della sostanza, il decreto legge firmato da Napolitano equivale ad affidare lo svolgimento delle elezioni a Bertolaso.
Ancora una volta, potrebbe, con qualche acrobazia, intervenire la Corte costituzionale, ma il gioco della democrazia per funzionare può avere bisogno di un intervento fisiologico del Giudice delle leggi?
E' una democrazia nel polmone di acciaio quella che funziona solo grazie al costante intervento del suo medico.
Forse non è questa la democrazia che si meritano gli italiani.
Forse.

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