Lodo Bernardo
Il cd. Lodo Bernardo è un emendamento al dl anticrisi che stabilisce: Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001 numero 97.
Il danno all’immagine è il danno che lo Stato soffre quando un pubblico dipendente viene meno ai propri doveri di lealtà ed imparzialità: ogni volta che un dipendente pubblico non adempie alle proprie funzioni con disciplina ed onore, lo Stato ha diritto ad essere risarcito.
Questo significa che lo Stato, inteso come persona giuridica, è titolare del diritto al nome, ad una identità coerente con i principi costituzionali, alla reputazione che deriva dal rispetto dei principi costituzionali intesi come canoni di carattere etico e perciò norme comportamentali che assumono una consistenza giuridica per effetto del risarcimento del danno.
Sotto questo aspetto, la responsabilità del pubblico dipendente per il danno all’immagine ha un valore caratterizzante dal punto di vista della forma di Stato: lo Stato costituzionale di diritto si proietta come norma comportamentale di tutti coloro che sono chiamati a rappresentarlo per il tramite del rapporto di immedesimazione organica tipico sia del rapporto di pubblico impiego che della rappresentanza politica.
Trascende la classica ipotesi del dipendente della guardia di finanza che intrattiene rapporti di natura patrimoniale con una persona sottoposta alle sue indagini o del carabiniere che si appropria dei buoni carburante.
Il Lodo Bernardo si pone in radicale contrasto rispetto a questa costruzione.
Vede la responsabilità per danno all’immagine solo nell’ipotesi in cui siano stati commessi dei reati contro la pubblica amministrazione (i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del Codice penale, cui si riferisce l’art. 7, legge 97 del 2001) dimenticando che molti reati possono stare al di fuori del Codice penale, come, ad esempio, le fattispecie fallimentari che possono essere commesse dall’amministratore di una società pubblica, ovvero impedendo il risarcimento del danno all’immagine in ogni caso in cui l’azione penale non sia procedibile, così nel caso dei reati commessi dalle più alte cariche dello Stato.
Soprattutto, però, al di là del collegamento fra il Lodo Bernardo, il Lodo Alfano ed il Noemi_Gate, il Lodo Bernardo si fonda su una scelta etica molto discutibile.
Per questo emendamento, il danno all’immagine risiede solo nella violazione di norme penali, di talché i doveri del pubblico dipendente vengono ad essere impressi solo nel Codice penale.
Ma non è così: adempiere le proprie funzioni con disciplina ed onore significa collaborare alla costruzione di uno stato costituzionale di diritto, osservando in ogni comportamento lo spirito della Costituzione e, a questo fine, non basta certo evitare di commettere i reati di corruzione o concussione.