06/05/2020
Il 29 gennaio saranno nove mesi esatti dal 4 maggio e, molto probabilmente, sarà opportuno, con d.P.C.M., modificare il calendario liturgico inserendo San Cazzo da Quarantena.
Il 4 maggio, infatti, è iniziata la fase 2 della emergenza pandemica.
Questa fase, esemplificata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in una conferenza stampa che ha fatto rimpiangere i discorsi del Duce, che, almeno, non si sforzava di parlare lingue di cui ignorava la pronuncia, si è aperta alla luce della incerta nozione di “congiunto” (art. 1, primo comma, lett. a), d.P.C.M. 26 aprile 2020).
Nelle FAQ rese accessibili dal Ministero dell’Interno si legge: L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. – Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
L’idea di elaborare delle FAQ è interessante sul piano dogmatico perché pone la questione del rango gerarchico di queste disposizioni: si tratta di norme interne alla pari delle circolari oppure sono norme che chiariscono ai cittadini il significato delle circolari con cui l’amministrazione chiarisce, secondo i canoni del vincolo gerarchico, ai propri dipendenti il significato delle norme che questi devono applicare nell’esercizio delle loro funzioni?
Non si sa e forse, sempre per tornare al ventennio, non sarebbe male un intervento di Santi Romano sul punto.
Ma è la nozione di congiunto che fa pensare. E’ chiaramente una nozione estranea al codice civile che, ancorato a una concezione della famiglia tradizionale, conosceva solo i parenti e gli affini conseguenza di un paradigma eterosessuale oramai desueto e reazionario. Di conseguenza, si fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di responsabilità aquiliana (ovvero una FAQ che dovrebbe chiarire il significato di una disposizione oscura vuoi alle forze dell’ordine incaricate di farla applicare vuoi ai cittadini preoccupati di sanzioni non particolarmente miti chiede ai suoi lettori l’expertise di un avvocato cassazionista). Questa giurisprudenza ha, in ogni caso, un vago sapore jettatorio, perché individua i soggetti che hanno diritto al risarcimento del danno nel caso in cui il danneggiato sia morto e la voce di danno sia proprio la morte (cd. danno tanatologico) con riferimento a coloro che convivevano con il defunto e che gli volevano particolarmente bene.
E’ anche una giurisprudenza non sempre lineare: esclude il risarcimento al coniuge convivente legato da una relazione stabile con un’altra persona dalla quale ha avuto un figlio (Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, n.31950), lo riconosce invece nel caso del convivente che soffre terribilmente per la perdita del figlio del proprio partner (Tribunale , Bergamo , sez. IV , 10/01/2018 , n. 49).
Insomma, è una giurisprudenza che induce le forse dell’ordine ad approfondire non poco le loro nozioni di diritto civile e, nello stesso tempo, a entrare in maniera rilevante nella privacy delle persone che stanno controllando, valutando se effettivamente il marito è legato da un affetto stabile verso la moglie o se il figlio del proprio compagno ci sta davvero simpatico, circostanza non troppo frequente.
In ogni caso, la nozione di congiunto è davvero una nozione “poliziesca”, per un verso, e “ruffiana”, per un altro verso.
Non è poliziesca solo perché per individuare i propri congiunti si è costretti a rivelare i propri affetti ma perché, a ben vedere, la previsione che si possa (e si debba) recarsi al lavoro ma non si possano vedere gli amici con cui si condivide la propria vita da oltre trent’anni si basa sull’idea che i cittadini adottino le precauzioni imposte dall’emergenza epidemiologica solo se sono sorvegliati dal loro datore di lavoro. Perché è questa l’unica differenza fra due amici e due impiegati: gli amici non hanno un capo ufficio che gli dice quello che devono fare.
Ma è anche “ruffiana” perché malgrado la giurisprudenza tanatologica che le FAQ evocano non possa essere interpretata fino a quel livello di estensione, fra i “congiunti” sono stati inseriti anche i fidanzati.
L’intelligenza politica del Presidente del Consiglio non ha potuto evitare di capire che i genitori costretti da sessanta giorni a tenere in casa adolescenti in piena espansione ormonale non avrebbero retto alla Fase 2 senza accorgimenti idraulici in grado di domare gli incendi autarchici delle loro camerette.
Per questa ragione, il 29 gennaio merita, per d.P.C.M., di essere intestato a San Cazzo da Quarantena. Sarà il giorno in cui la curva demografica devastata da questa terribile pandemia riuscirà a invertire la rotta e le maternità saranno invase di adolescenti che, dopo sessanta giorni, hanno potuto ritrovare la loro intimità, magari all’ombra di un cassonetto.