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A casa

2 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
08/09/2010

fini_berlusconiSilvio Berlusconi, come Presidente del Consiglio, e Umberto Bossi, come lìder maximo della Lega, sembra fossero intenzionati a chiedere al Presidente della Repubblica di revocare il Presidente della Camera dei Deputati.
Dal punto di vista della Costituzione, è un gesto che merita qualche osservazione.
In ordine sparso e confuso, perché il gesto di ordinato e chiaro non ha proprio nulla.
Primo, il Presidente della Camera non può essere revocato dalla maggioranza che lo ha eletto: il punto è chiaro nelle prassi parlamentari più recenti, dove è accaduto che due presidenti di Commissione (De Gregorio presidente della Commissione Difesa nella sedicesima legislatura e Villari presidente della commissione bicamerale di vigilanza nella diciassettesima legislatura) abbiano fatto vittoriosamente opposizione alla richiesta di dimissioni avanzata dalla maggioranza che li aveva eletti.
Secondo, il Presidente della Camera non può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, perché il Parlamento esercita un potere di indirizzo e controllo sul governo e non è ipotizzabile che colui che è soggetto alla fiducia interferisca sull'organo dal quale dipende e da cui trae la propria legittimazione.
Terzo, il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti che compie nell'esercizio del suo mandato e che devono essere controfirmati dal ministro competente, sicché il Presidente del Consiglio se vuole che Napolitano revochi Fini deve sottoporre alla firma di Napolitano un decreto di questo contenuto e del quale si deve assumere la responsabilità.
Ma il punto non è questo.
Non è ipotizzabile che Berlusconi e Bossi non si rendano conto della assurdità della loro richiesta, che non a caso hanno diffuso presso l'opinione pubblica ma che non hanno portato al Capo dello Stato.
Se ne rendono conto perfettamente perché sanno tutto quello che devono sapere.
Il punto è che la sfiducia del Presidente della Camera è possibile, con un po' di fantasia costituzionale.
E' possibile perché l'art. 23, reg. Camera prevede che la programmazione dei lavori sia approvata in conferenza dei capigruppo con una maggioranza che conti non meno dei tre quarti dei componenti la Camera, dal che si può sostenere che la conferenza dei capigruppo per essere validamente costituita deve vedere la partecipazione di tanti capigruppo quanti rappresentano i tre quarti dei componenti la Camera.
Se non è stato possibile approvare la programmazione dei lavori, è il Presidente della Camera che la fissa, con una autonomia pressoché sovrana.
Ma se non è stato possibile neppure discutere la programmazione dei lavori, il Presidente della Camera è costretto (art. 26, primo comma, reg. Camera) a fissare l'ordine del giorno in chiusura di seduta per le due sedute successive ed accettare che sull'ordine del giorno si discuta e si voti per alzata di mano.
In altre parole, in assenza della conferenza dei capigruppo, la Camera può decidere del proprio ordine del giorno a maggioranza dei votanti e dare così al Governo il dominio dei lavori parlamentari esautorando completamente il suo Presidente.
Perché Berlusconi e Bossi non seguono questa strada e preferiscono lanciarsi in appelli fantacostituzionali?
Perché non hanno più una maggioranza e, in questo modo, lo confessano.
Burlando se stessi.

Amici a Palazzo Spada (Intorno a giudici, appalti ed avvocati)

4 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
06/09/2010

palazzo-spadaPalazzo Spada, dei luoghi in cui si amministra la giustizia, è sicuramente uno dei più belli.
Ma anche uno dei più rappresentativi.
Non è un tribunale.
E' la sede del Consiglio di Stato, che è il supremo organo di giustizia amministrativa e, nello stesso tempo, di consulenza del Governo.
Il Consiglio di Stato non vive in un palazzaccio o in anonimo casermone anni sessanta.
Abita un palazzo di antica nobiltà romana.
La giustizia amministrativa si fa in un palazzo che è nato nella stessa sostanza del potere romano e papalino.
Nello schema del potere romano e papalino, i fatti di questi giorni non possono stupire.
Un giudice riceve da un avvocato un assegno di 250EuroMigliaia come parte del prezzo dovuto per la vendita di una villetta che confina con la sua e dove entrambi – giudice e avvocato – passano le vacanze da oltre quarant'anni.
Il giudice è uno dei più alti magistrati della giustizia amministrativa e l'avvocato è uno dei più noti avvocati della giustizia amministrativa.
Difficile che i due, abituati alla prudenza e certo avulsi dal potere arcano di un Lunardi o di uno Scajola, abbiano concluso un malaffare: le cose sono sicuramente corrette e senza dubbio la transazione è stata più che regolare e legittima.
Il punto è un altro.
L'avvocato intervistato su di un giornale mentre tornava da qualche giorno di vacanza in Costa Azzurra non ha avuto nessuna difficoltà ad ammettere di avere un rapporto di amicizia sin dai lontani tempi dell'università con il giudice. Che lui ed il giudice avevano due villette confinanti all'Argentario sin dagli anni settanta. Che si sono sempre frequentati e che non ci vede niente di male.
E' il mondo della giustizia amministrativa.
Un mondo nel quale gli avvocati frequentano i giudici ed i giudici frequentano gli avvocati.
Negli stessi salotti intrisi di potere romano e papalino che Palazzo Spada simboleggia.
In cui i giudici organizzano cene cui gli avvocati partecipano e viceversa.
Nulla di male?
DIfficile da dire.
Sicuramente molto lontano dall'Elogio del giudice scritto da un avvocato di Calamandrei.
Comprare una casa da un giudice può essere normale.
Andare al mare con un giudice per quarant'anni, no.

L’ammorbidente infeltrito

7 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
02/09/2010

NapolitanoIl mese di agosto è stato un mese strano per i costituzionalisti.
Un mese di coscienze candide.
Perché si deve avere una coscienza candida per sostenere che l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale è irrilevante.
La polemica è quella sul potere di scioglimento delle Camere, ed è una polemica interessante perché forse la Costituzione non chiarisce affatto se questo potere debba essere inteso come un potere presidenziale ovvero come un potere condiviso con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
E' una discussione che ha bisogno di un minimo di onestà intellettuale.
Oggi, non vi è dubbio che il sistema elettorale si basa su coalizioni che indicano il nome del candidato alla carica di premier e che il parlamento sia eletto in virtù di liste bloccate.
Il primo fatto fa sì che il Capo dello Stato sia vincolato dal risultato elettorale nella nomina del premier e che il premier sia dotato di un plusvalore di legittimazione democratica che il sistema precedente non conosceva e neppure era in grado di esprimere.
Il secondo svuota il parlamento di un rapporto diretto con il corpo elettorale perché l'indicazione di voto è incanalata sui candidati scelti dalle segreterie di partito.
Ovvero da parte degli stessi soggetti ai cui accordi è consegnata la scelta del candidato premier.
Tutto questo allontana il governo dal parlamento e lo avvicina al corpo elettorale.
Sicché nel caso di governo uscito dalle urne può parlarsi di Governo del Premier ed il Presidente del Consiglio va ad assomigliare molto a un primo ministro o a un segretario di Stato.
Nel caso di crisi di governo, parlamentari o extraparlamentari, il Presidente della Repubblica ha la facoltà di sciogliere le camere se ritiene che non vi sia spazio per un nuovo governo.
Questo nuovo governo non ha sicuramente la stessa legittimazione del precedente, perché sostituisce chi è stato proclamato premier dalle urne con un soggetto che gode la fiducia di un parlamento il cui rapporto con il corpo elettorale è depotenziato.
Queste sono le coordinate politiche del problema ed un costituzionalista deve essere uno scienziato della politica.
In queste coordinate, dire che il Presidente della Repubblica è titolare del potere di scioglimento delle camere, siginifica affermare che il Capo dello Stato è sostanzialmente arbitro della scelta fra una forma di governo in cui il premier è eletto dal popolo e che si potrebbe chiamare, con una certa imprecisione, Governo del premier ed una forma di governo in cui il premier gode della fiducia del parlamento, e che è una forma di governo parlamentare classica, ma che, nel nostro sistema, è anche debole e si potrebbe chiamare Governo della non sfiducia.
Ovvero significa porre una questione molto grave: la Costituzione nella parte in cui disegna la forma di governo può essere considerata flessibile ed è talmente flessibile da mettere nelle mani del Capo dello Stato la scelta della forma di governo da perseguire.
Questo è molto forte.
E' molto forte perché impone di considerare il Capo dello Stato un qualcosa di diverso da una suprema magitratura costituzionale.
Impone di considerarlo come un attore politico a tutti gli effetti, perché compie una scelta politica e massimamente politica: la scelta del modello di governo di cui la nostra democrazia ha bisogno in un determinato momento storico.
Il che è coerente con la durata in carico del Presidente della Repubblica: sette anni, che comunque lo sganciano dalle maggioranze parlamentari in giuoco nella crisi che è chiamato a gestire o perché non lo hanno eletto o perché non ci saranno al momento della sua eventuale rielezione.
Ovvero impone di considerare la nostra Costituzione flessibile una seconda volta.
Queste notazioni sono ovvie.
Ma sfuggono al dibattito dei costituzionalisti di questi giorni.
Sfuggono perché spesso siamo costretti a strane fedeltà di partito.
Ma non possono sfuggire nel momento in cui Napolitano esterna vaticinando un binario morto per il disegno di legge sul processo breve.
E' la dichiarazione di un attore politico, non della suprema magistratura costituzionale.
Come è evidente dalla prima pagina dell'Unità che la riporta, sotto un'enfasi: "Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare" che fa molto manifesto FGCI dei primi anni settanta.

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