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Cantalamessa (Deporre i poveri dalla croce)

4 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
03/04/2010

Screen shot 2010-04-03 at 9.55.05 AM

Deporre i poveri dalla croce.
Come predica il Perugino dal 1506.
Come ha gridato la Teologia della Liberazione.
No.
Niente di tutto questo.
Parte un francescano alla via crucis papale.
Un francescano dal tono mieloso.
Mi ha scritto un amico ebreo …
Come dire: Non sono io che parlo, è uno che se ne intende di bambini violentati, un ebreo … Io non sono responsabile di quello che dico.
Orrenda retorica da oratorio.
Mi ha detto che queste polemiche sulla pedofilia e la Chiesa cattolica gli ricordano l'antisemitismo …
Come dire: Siamo perseguitati ingiustamente con una colpa collettiva che si trasforma in condanna individuale.
E' solo un idiota che ha perso l'ennesima buona occasione per stare zitto?
In questo caso, stare zitti significava – semplicemente riconoscere – che nella croce ci sono anche i bambini stuprati e pregare per loro.
Non ammettere.
Non condannare.
Solo pregare.
Deponendo i poveri dalla croce.

Vita da handicappati (Cogliombero)

1 Comment/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
02/04/2010

Idiota in bicicletta.
Invade la zona pedonale a velocità superiore facendo saltare il povero handicappato con braccio al collo che cerca di salvarsi ed esclama un gentile:
–> Cogliombero
Che è un modo per dare di coglione senza esagerare.
Il cogliombero è un coglione affettuoso.
DIciamo un testicolo di bambino che fa tenerezza e non sversa in atti di sodomia estrema, ma si limita a ciondolare con fare gentile.
–> Stronzo, Pppezzzo di Mmmmerda, Ti stacco il braccio e te lo infilo su per il culo …
Decisamente offende come pedala.
Da perfetta testa di glande.Screen shot 2010-04-02 at 12.19.53 PM

Much ado about nothing (A proposito di una promulgazione negata)

2 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
01/04/2010

molto-rumore-per-nulla
Il Capo dello Stato ha esercitato la propria prerogativa di rinvio alle Camere – art. 74, primo comma, Cost.- con riferimento al Ddl 1167 – B, definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 3 marzo 2010 ed intestato Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Il testo del comunicato è assai scarno: "Il Capo dello Stato è stato indotto a tale decisione dalla estrema eterogeneità della legge e in particolare dalla complessità e problematicità di alcune disposizioni – con specifico riguardo agli articoli 31 e 20 – che disciplinano temi, attinenti alla tutela del lavoro, di indubbia delicatezza sul piano sociale."
L'eterogeneità della legge è tema complesso: il Presidente della Repubblica correttamente richiama il legislatore ad una produzione normativa omogenea perché racchiudere in uno stesso testo disposizioni che esprimono un contenuto normativo unitario significa consentire la conoscenza della legge e costituisce un elemento di democraticità del sistema.
L'art. 20 è una norma di interpretazione autentica in materia di lavoro marittimo di difficile comprensibilità.
L'art. 31, invece, è la disposizione che introduceva l'arbitrato in materia di lavoro dipendente e che ha suscitato molte polemiche.
Forse possono essere considerate polemiche inutili e fuori luogo.
Il ricorso all'arbitrato è condizionato a due presupposti: uno di carattere oggettivo, l'arbitrato deve essere ammesso in sede di contrattazione collettiva e l'altro di carattere soggettivo, entrambe le Parti devono aderire spontaneamente alla convenzione arbitrale.
In questi casi, è possibile rinunciare alla tutela giurisdizionale dei diritti e ottenere una tutela convenzionale.
Con un vantaggio significativo che riguarda il tempo della decisione: non più i tre anni mediamente necessari per la soluzione di una lite in materia di lavoro ma massimi novanta giorni.
Ci si deve chiedere se davvero la possibilità di rinunciare alla tutela giurisdizionale per ottenere una tutela arbitrale non possa essere considerata coperta dalla garanzia costituzionale dell'art. 24, Cost.
In realtà, l'art. 24, Cost. se esprime una norma che sicuramente non consente l'introduzione di arbitrati obbligatori, probabilmente esprime anche una norma che non consente – ove si tratti di diritti disponibili – il monopolio del potere giurisdizionale per la soluzione delle controversie.
I cittadini come possono rinunciare alla tutela di un proprio diritto, così possono scegliere forme di tutela diverse dal processo contenzioso regolato dal codice di rito civile ed affidato all'ordinamento giudiziario.
In altre parole, la posizione del Capo dello Stato non sembra potersi fondare su ragioni di carattere costituzionale ma piuttosto su motivi di opportunità politica.
Una opportunità politica che induce il Presidente della Repubblica ad incontrare il Presidente della Corte costituzionale prima di rinviare la deliberazione legislativa alle Camere ed a fissare un incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri per il giorno successivo.
Una intelligenza politica che sembra avere come senso quello di far presente al Governo l'unità dei custodi della Costituzione (Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale) e la loro forza interdittiva nei confronti di azioni normative che si svolgano al di fuori di una opportuna concertazione.
Tuttavia in assenza di un parametro costituzionale certo, come sarebbe stato nel caso del decreto salva liste, questa intelligenza politica può derapare in un conflitto fra poteri composto di reciproche arroganze e un tanto ha ben compreso l'eufemico Di Pietro con il suo immediato vociare in favore del Papà Capo dello Stato, come ha il coraggio di chiamare Napolitano, senza pensare alle virtù della propria genitrice.

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