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Una sconfitta palese e una vittoria implicita

0 Comments/ in profstanco / by Gian Luca Conti
23/10/2017

Una sconfitta palese

Il senso di una sconfitta palese è che diventano eroi anche i soldati che portavano le pignatte.

La sconfitta palese è quella subita nel referendum lombardo veneto.

Sia in Veneto che in Lombardia è emersa con forza la volontà delle popolazioni locali di gestire le risorse che genera il territorio direttamente.

Questa è una sconfitta palese dello Stato centrale.

La volontà popolare rinforza i governi regionali lombardo e veneto, che sono già forti di una legittimazione popolare diretta, grazie all’elezione dei loro presidenti, e di una stabilità sostanzialmente di legislatura, grazie alla regola simul stabunt simul cadent.

La forza dei governi locali trova una controparte assai debole: la riforma elettorale attualmente in gestazione non è fatta per creare un indirizzo politico legittimato direttamente dal corpo elettorale, ma per restaurare una forma di governo parlamentare in cui la doppia fiducia e le geometrie variabilmente asimmetriche delle due camere rendono il Capo dello Stato arbitro di equilibri politici instabili e che possono portare a elezioni anticipate con una frequenza d’altri tempi.

E una vittoria implicita

In questo referendum hanno vinto anche i marmittoni.

I marmittoni, in questo caso, sono i quesiti referendari che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali con la sentenza 118/2015 perché violavano gli artt. 75, 116 e 119, Cost. nonché con le norme dello Statuto del Veneto che regolano i referendum consultivi.

Questi quesiti suonavano (art. 1, legge reg. Veneto 15/2014):

1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;
[2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”;
3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”;
4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”;
5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”]

L’approvazione dell’unico quesito salvato dalla Corte, sul piano politico, ha il significato dei quattro quesiti che la Corte ha considerato inammissibili perché la maggiore autonomia che Veneto e Lombardia chiedono riguarda essenzialmente il cd. residuo fiscale e quindi una autonomia pressoché costituzionale di queste due regioni.

Il governo della Repubblica difficilmente potrà negare ingresso a questa istanza e dovrà inventare un nuovo tipo di regionalismo.

Ma tutto questo può cadere sulle spalle di un governo fragile come quello che la nuova legge elettorale consegnerà alla prossima legislatura repubblicana?

Il filo spezzato

0 Comments/ in profstanco / by Gian Luca Conti
22/10/2017

Il referendum veneto ha superato il quorum del 50% di aventi diritto.

Il risultato è una sconfitta e una vittoria.

La sconfitta è di una classe politica nazionale che non parlare alla testa dei cittadini.

La vittoria è di una classe politica non solo locale che sa parlare benissimo agli stomaci dei suoi elettori.

Il punto però è divertirsi.

E il divertimento è un problema quando il significato profondo del referendum è un filo spezzato.

Per 119, l’articolo della Costituzione non il telefono dell’ambulanza, le risorse sono in rapporto alle attribuzioni.

Lo Stato deve attribuire a ciascuna regione le risorse necessarie per un esercizio differenziato e adeguato delle competenze che le sono affidate.

Il metro che affida le competenze è il principio di sussidiarietà inteso come metodo di democrazia.

Per il referendum veneto il criterio di attribuzione delle competenze dovrebbe essere il residuo fiscale.

Come dire: ti concedo l’istruzione se te lo puoi permettere.

Spezzare l’idea di solidarietà può anche essere una buona idea. Farlo in maniera palese non è solo di cattivo gusto. È stupido.

Soprattutto se a farlo non è un popolo che fino al secondo dopo guerra inoltrato era famoso per ricchezza e opulenza.

Il referendum del Lombardo Veneto fra Corte costituzionale e Tribunal Constitutional

0 Comments/ in profstanco / by Gian Luca Conti
18/10/2017

La prossima domenica i cittadini del Lombardo Veneto saranno chiamati a rispondere su di un quesito assolutamente vago.

Gli viene chiesto se vogliono maggiore autonomia nei limiti di quanto previsto dall’art. 116, terzo comma, Cost.

Per la Corte costituzionale, sentenza 118/2015, il referendum non è illegittimo dal punto di vista costituzionale perché la richiesta di maggiore autonomia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione è ammissibile secondo la Costituzione e perché l’esistenza di un referendum consultivo non sarebbe preclusa dal procedimento tipizzato dall’art. 116, Cost.

Nessuno dei due argomenti coglie nel segno.

Il primo perché una richiesta di maggiore autonomia senza specificare in che cosa consiste la maggiore autonomia richiesta non è una domanda a cui si possa rispondere formulando una scelta di indirizzo politico.

E’ una domanda a cui si risponde senza dire nulla e quindi dicendo troppo.

Il secondo argomento non coglie nel segno perché l’esistenza di un procedimento regolato a livello costituzionale esclude qualsiasi alterazione del procedimento come tipizzato nella Costituzione.

Se la Costituzione prevede che la maggiore autonomia concessa alle regioni debba essere oggetto di una intesa fra Stato e regione interessata, l’intesa è il punto di arrivo di una negoziazione fra il governo statale e il governo regionale.

Il significato di questa negoziazione è alterato dall’esistenza di un referendum che dota di un plusvalore di legittimazione democratica la posizione regionale.

Nello stesso tempo, la Costituzione prevede che la maggiore autonomia debba essere approvata con una legge dello Stato votata a maggioranza assoluta da entrambe le camere.

In questo procedimento, le Camere sono chiamate ad referendum sulla maggiore autonomia regionale e l’intervento del corpo elettorale regionale contraddice il ruolo del Parlamento, prefigurando un conflitto fra corpi elettorali locali e rappresentanza politica regionale che sarebbe molto opportuno evitare.

Il referendum nel tessuto costituzionale ha il ruolo di un correttivo per l’indirizzo politico manifestato a livello di rappresentanza politica, se assume un ruolo propulsivo per delle decisioni rilevanti dal punto di vista della forma di Stato diventa in un certo modo eversivo del disegno costituzionale.

Il Tribunal Constitucional, in Spagna, dove il problema catalano è assai diverso, ha annullato la legge che istitutiva il referendum sulla base di un argomento costituzionalmente ineccepibile:

“un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”

Perché, in Italia, dove un vero problema di secessione non esiste, dobbiamo crearcelo con dei referendum chiaramente inammissibili e una giurisprudenza costituzionale, questa volta, incomprensibilmente arrendevole verso le ragioni di un’autonomia smaccatamente populista?

Se la Corte costituzionale avesse applicato gli stessi principi del Tribunal Constitucional avrebbe dovuto ammettere che la regione Lombardia e la regione Veneto con il loro referendum violavano la Costituzione e quindi negavano a se stesse le prerogative in base alle quali possono essere considerate meritevoli di obbedienza da parte dei loro cittadini.

 

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