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A casa

2 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
08/09/2010

fini_berlusconiSilvio Berlusconi, come Presidente del Consiglio, e Umberto Bossi, come lìder maximo della Lega, sembra fossero intenzionati a chiedere al Presidente della Repubblica di revocare il Presidente della Camera dei Deputati.
Dal punto di vista della Costituzione, è un gesto che merita qualche osservazione.
In ordine sparso e confuso, perché il gesto di ordinato e chiaro non ha proprio nulla.
Primo, il Presidente della Camera non può essere revocato dalla maggioranza che lo ha eletto: il punto è chiaro nelle prassi parlamentari più recenti, dove è accaduto che due presidenti di Commissione (De Gregorio presidente della Commissione Difesa nella sedicesima legislatura e Villari presidente della commissione bicamerale di vigilanza nella diciassettesima legislatura) abbiano fatto vittoriosamente opposizione alla richiesta di dimissioni avanzata dalla maggioranza che li aveva eletti.
Secondo, il Presidente della Camera non può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, perché il Parlamento esercita un potere di indirizzo e controllo sul governo e non è ipotizzabile che colui che è soggetto alla fiducia interferisca sull'organo dal quale dipende e da cui trae la propria legittimazione.
Terzo, il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti che compie nell'esercizio del suo mandato e che devono essere controfirmati dal ministro competente, sicché il Presidente del Consiglio se vuole che Napolitano revochi Fini deve sottoporre alla firma di Napolitano un decreto di questo contenuto e del quale si deve assumere la responsabilità.
Ma il punto non è questo.
Non è ipotizzabile che Berlusconi e Bossi non si rendano conto della assurdità della loro richiesta, che non a caso hanno diffuso presso l'opinione pubblica ma che non hanno portato al Capo dello Stato.
Se ne rendono conto perfettamente perché sanno tutto quello che devono sapere.
Il punto è che la sfiducia del Presidente della Camera è possibile, con un po' di fantasia costituzionale.
E' possibile perché l'art. 23, reg. Camera prevede che la programmazione dei lavori sia approvata in conferenza dei capigruppo con una maggioranza che conti non meno dei tre quarti dei componenti la Camera, dal che si può sostenere che la conferenza dei capigruppo per essere validamente costituita deve vedere la partecipazione di tanti capigruppo quanti rappresentano i tre quarti dei componenti la Camera.
Se non è stato possibile approvare la programmazione dei lavori, è il Presidente della Camera che la fissa, con una autonomia pressoché sovrana.
Ma se non è stato possibile neppure discutere la programmazione dei lavori, il Presidente della Camera è costretto (art. 26, primo comma, reg. Camera) a fissare l'ordine del giorno in chiusura di seduta per le due sedute successive ed accettare che sull'ordine del giorno si discuta e si voti per alzata di mano.
In altre parole, in assenza della conferenza dei capigruppo, la Camera può decidere del proprio ordine del giorno a maggioranza dei votanti e dare così al Governo il dominio dei lavori parlamentari esautorando completamente il suo Presidente.
Perché Berlusconi e Bossi non seguono questa strada e preferiscono lanciarsi in appelli fantacostituzionali?
Perché non hanno più una maggioranza e, in questo modo, lo confessano.
Burlando se stessi.

Amici a Palazzo Spada (Intorno a giudici, appalti ed avvocati)

4 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
06/09/2010

palazzo-spadaPalazzo Spada, dei luoghi in cui si amministra la giustizia, è sicuramente uno dei più belli.
Ma anche uno dei più rappresentativi.
Non è un tribunale.
E' la sede del Consiglio di Stato, che è il supremo organo di giustizia amministrativa e, nello stesso tempo, di consulenza del Governo.
Il Consiglio di Stato non vive in un palazzaccio o in anonimo casermone anni sessanta.
Abita un palazzo di antica nobiltà romana.
La giustizia amministrativa si fa in un palazzo che è nato nella stessa sostanza del potere romano e papalino.
Nello schema del potere romano e papalino, i fatti di questi giorni non possono stupire.
Un giudice riceve da un avvocato un assegno di 250EuroMigliaia come parte del prezzo dovuto per la vendita di una villetta che confina con la sua e dove entrambi – giudice e avvocato – passano le vacanze da oltre quarant'anni.
Il giudice è uno dei più alti magistrati della giustizia amministrativa e l'avvocato è uno dei più noti avvocati della giustizia amministrativa.
Difficile che i due, abituati alla prudenza e certo avulsi dal potere arcano di un Lunardi o di uno Scajola, abbiano concluso un malaffare: le cose sono sicuramente corrette e senza dubbio la transazione è stata più che regolare e legittima.
Il punto è un altro.
L'avvocato intervistato su di un giornale mentre tornava da qualche giorno di vacanza in Costa Azzurra non ha avuto nessuna difficoltà ad ammettere di avere un rapporto di amicizia sin dai lontani tempi dell'università con il giudice. Che lui ed il giudice avevano due villette confinanti all'Argentario sin dagli anni settanta. Che si sono sempre frequentati e che non ci vede niente di male.
E' il mondo della giustizia amministrativa.
Un mondo nel quale gli avvocati frequentano i giudici ed i giudici frequentano gli avvocati.
Negli stessi salotti intrisi di potere romano e papalino che Palazzo Spada simboleggia.
In cui i giudici organizzano cene cui gli avvocati partecipano e viceversa.
Nulla di male?
DIfficile da dire.
Sicuramente molto lontano dall'Elogio del giudice scritto da un avvocato di Calamandrei.
Comprare una casa da un giudice può essere normale.
Andare al mare con un giudice per quarant'anni, no.

L’ammorbidente infeltrito

7 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
02/09/2010

NapolitanoIl mese di agosto è stato un mese strano per i costituzionalisti.
Un mese di coscienze candide.
Perché si deve avere una coscienza candida per sostenere che l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale è irrilevante.
La polemica è quella sul potere di scioglimento delle Camere, ed è una polemica interessante perché forse la Costituzione non chiarisce affatto se questo potere debba essere inteso come un potere presidenziale ovvero come un potere condiviso con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
E' una discussione che ha bisogno di un minimo di onestà intellettuale.
Oggi, non vi è dubbio che il sistema elettorale si basa su coalizioni che indicano il nome del candidato alla carica di premier e che il parlamento sia eletto in virtù di liste bloccate.
Il primo fatto fa sì che il Capo dello Stato sia vincolato dal risultato elettorale nella nomina del premier e che il premier sia dotato di un plusvalore di legittimazione democratica che il sistema precedente non conosceva e neppure era in grado di esprimere.
Il secondo svuota il parlamento di un rapporto diretto con il corpo elettorale perché l'indicazione di voto è incanalata sui candidati scelti dalle segreterie di partito.
Ovvero da parte degli stessi soggetti ai cui accordi è consegnata la scelta del candidato premier.
Tutto questo allontana il governo dal parlamento e lo avvicina al corpo elettorale.
Sicché nel caso di governo uscito dalle urne può parlarsi di Governo del Premier ed il Presidente del Consiglio va ad assomigliare molto a un primo ministro o a un segretario di Stato.
Nel caso di crisi di governo, parlamentari o extraparlamentari, il Presidente della Repubblica ha la facoltà di sciogliere le camere se ritiene che non vi sia spazio per un nuovo governo.
Questo nuovo governo non ha sicuramente la stessa legittimazione del precedente, perché sostituisce chi è stato proclamato premier dalle urne con un soggetto che gode la fiducia di un parlamento il cui rapporto con il corpo elettorale è depotenziato.
Queste sono le coordinate politiche del problema ed un costituzionalista deve essere uno scienziato della politica.
In queste coordinate, dire che il Presidente della Repubblica è titolare del potere di scioglimento delle camere, siginifica affermare che il Capo dello Stato è sostanzialmente arbitro della scelta fra una forma di governo in cui il premier è eletto dal popolo e che si potrebbe chiamare, con una certa imprecisione, Governo del premier ed una forma di governo in cui il premier gode della fiducia del parlamento, e che è una forma di governo parlamentare classica, ma che, nel nostro sistema, è anche debole e si potrebbe chiamare Governo della non sfiducia.
Ovvero significa porre una questione molto grave: la Costituzione nella parte in cui disegna la forma di governo può essere considerata flessibile ed è talmente flessibile da mettere nelle mani del Capo dello Stato la scelta della forma di governo da perseguire.
Questo è molto forte.
E' molto forte perché impone di considerare il Capo dello Stato un qualcosa di diverso da una suprema magitratura costituzionale.
Impone di considerarlo come un attore politico a tutti gli effetti, perché compie una scelta politica e massimamente politica: la scelta del modello di governo di cui la nostra democrazia ha bisogno in un determinato momento storico.
Il che è coerente con la durata in carico del Presidente della Repubblica: sette anni, che comunque lo sganciano dalle maggioranze parlamentari in giuoco nella crisi che è chiamato a gestire o perché non lo hanno eletto o perché non ci saranno al momento della sua eventuale rielezione.
Ovvero impone di considerare la nostra Costituzione flessibile una seconda volta.
Queste notazioni sono ovvie.
Ma sfuggono al dibattito dei costituzionalisti di questi giorni.
Sfuggono perché spesso siamo costretti a strane fedeltà di partito.
Ma non possono sfuggire nel momento in cui Napolitano esterna vaticinando un binario morto per il disegno di legge sul processo breve.
E' la dichiarazione di un attore politico, non della suprema magistratura costituzionale.
Come è evidente dalla prima pagina dell'Unità che la riporta, sotto un'enfasi: "Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare" che fa molto manifesto FGCI dei primi anni settanta.

Il male di scrivere

15 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
01/09/2010

Poco meno di un mese passato senza scrivere.
Senza riuscire a scrivere.
Troppe cose dentro per riuscire a prendere in mano questa strana penna che si chiama tastiera.
Si riprova.
Piano.
Lentamente.
Come provare di nuovo a camminare.
Con la stessa precisa fatica.
Ma senza quella meravigliosa convinzione che serva a qualcosa che porta un bambino a muovere i primi passi.
O a imparare a leggere.
O a salire in bicicletta.
Anzi, con la dolorosa convinzione che non serva a nulla.
Tag: aiuto.

I pensieri scomposti di una Bimba Piccola (Madonna e acqua santa)

10 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
01/09/2010

BimbaPiccolaCamera di anziani.
Letto di mogano laminato.
Comodini di mogano laminato.
Armadio di mogano laminato.
Specchio ossidato di naftaline e tarme.
Madonnina modello serbatoio di acqua di Lourdes sul comodino.
Bimba Piccola entra.
Un po' per sbaglio, un po' per curiosità.
Guarda la Madonna_serbatoio:
–> Che cos'è?
–> Una Madonna
–> A cosa serve?
Silenzio del padre, che, come lei, non lo ha mai capito con esattezza.

Di chi ha paura Berlusconi? (Dietrologia futurista)

5 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
02/08/2010

48098_50957_Mario_Drag_2471217_mediumSdrang_Batang_Gang
Il futurismo fa paura al Cavaliere?
Chi scrive è convinto di no.
Il Cavaliere ha cercato la rottura con Fini e sicuramente non è stata una mossa azzardata.
Berlusconi può essere malato di caudillismo, ma non è per nulla un idiota e non può pensare di poter chiedere le dimissioni del Presidente della Camera o di andare tranquillamente incontro al prodianissimo rischio di una debacle alla Camera dei Deputati.
Sulla sfiducia a Caliendo.
Sul processo breve.
Sulle traduzioni del Lodo Alfano.
Sulla riforma della giustizia.
I timori del Cavaliere vanno ricercati in un'altra direzione.
Nella direzione di Tremonti.
E' lui l'uomo forte del Governo.
E' lui l'unica alternativa a Berlusconi e l'alternativa, per Berlusconi, significa il definitivo allontanamento dalla politica.
Lo ha detto lo stesso Tremonti, con chiarezza, all'indomani della cena di Draghi da Vespa, dicendo – a Repubblica – che non vede governi tecnici, perché non vede tecnici capaci di governare.
Lo ha ripetuto il silenzio di D'Alema su possibili intese con Tremonti e da tempo lo testimonia esplicitamente la linea politica di Casini.
Il Cavaliere si rende perfettamente conto di avere un'età che gli consente di terminare il mandato da Primo Ministro, ma rende improbabile un ulteriore incarico.
Lo strappo con Fini mira ad anticipare le urne: manca un intorno di due anni al termine della Legislatura ed un nuovo mandato elettorale prorogherebbe questo termine di cinque anni.
Fini, in questa logica, è soltanto un paravento mediatico per una resa dei conti molto più complessa.
Serve a consentire a Berlusconi di sciogliersi da un abbraccio sempre più mortale con Tremonti e lo si intende molto bene dalle dichiarazioni di fedeltà padana dell'ex moribondo di Varese.
Questa volta il generale Agosto non è per nulla futurista.
E' molto ancient regime.

Il cortocircuito di Verdini ed il rumoroso silenzio di Berlusconi

8 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
27/07/2010

Bettino-Craxi-1976-Venezia2Altri tempi ed altri mondi, quelli dell'immagine.
Il tema di oggi è di bassa cucina.
Lo legge bene Massimo Franco nella sua nota per internisti del Corsera.
Verdini si dimette da Presidente del Credito cooperativo di Campi Bisenzio – e con lui, per solidarietà, l'intero Consiglio di Amministrazione – ma non da parlamentare né da dirigente del PdL.
Per il notista politico del Corriere, il punto sarebbe che in questo modo, Verdini avrebbe dimostrato di avere molto più riguardo per gli interessi degli azionisti di cui è stato presidente per lunghi anni piuttosto che per il corpo elettorale e la forza politica che ha contribuito a costituire aderendovi sin dalla prima ora.
E' una visione corretta, ma che merita di essere contraddetta sotto un aspetto e precisata per un altro verso.
Per Franco, la funzione di rappresentanza politica è più importante di una banca.
Non è così, perché la questione non è di gerarchie fra ruoli e valori incarnati dai diversi ruoli. La questione è se il presidente di una banca possa essere anche un politico attivo senza con questo alterare la logica degli interessi perseguiti in un ruolo con quelli rivestiti dall'altro.
La logica dei prestiti di una banca può essere indifferente alla politica se il suo presidente è politicamente sensibile al punto di essere eletto come parlamentare e di coordinare il partito di maggioranza relativa nel paese? Nello stesso tempo, il partito di maggioranza relativa può essere coordinato da chi rappresenta anche gli interessi di un polo economico e finanziario di un certo peso?
Verdini, in altre parole, non si doveva dimettere da entrambe le cariche e l'anomalia non è che si sia dimesso da presidente della banca che guidava e non da coordinatore del PdL. L'anomalia, il cortocircuito nel ragionamento di Franco, è che chi coordina un partito non può essere anche il presidente di una banca e viceversa.
La precisazione riguarda il silenzio di Berlusconi, che questa volta ha sentito il bisogno di dire: Io me ne sto zitto e qualsiasi dichiarazione mi venga attribuita dai mass media domani, ovvero oggi, è una falsità ed una invenzione.
E' una dichiarazione singolare: non è nel carattere del primo ministro indossare il bavaglio e allontanarsi dalla bagarre mediatica nella quale sa sguazzare come pochi altri e non può significare quello che significano letteralmente le parole che la compongono.
Sarebbe come se Berlusconi dicesse pubblicamente che oggi il suo cervello ha preso un giorno di vacanza.
No, vuol dire un'altra cosa: Io di Verdini me ne frego, della questione morale nel PdL me ne lavo le mani, ci sono cose ben più importanti.
Triste, soprattutto se la cosa più importante di queste ore è abbassare i quorum per l'elezione dei membri laici del CSM e quindi abbandonare una logica saggiamente bipartisan nella formazione degli organi di garanzia.

I pensieri scomposti di una Bimba Piccola (Heidi & Peter)

9 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
26/07/2010

BimbaPiccolaBimba Piccola adora Heidi.
Non si sa perché.
Adora Heidi ed i suoi battibecchi con Peter cui prende attivamente parte.
Heidi rimprovera Peter che rimprovera la pecorella.
BP prende le parti di Heidi:
=> Peter non ha cuore
=> Perché?
=> Perché è un macchio
Difficile spiegare che anche per i maschi le femmine sono senza cuore e su questa certezza entrambi i generi si accoppiano.

Varicose vampe

6 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
23/07/2010

vampate-menopausaOndeggia, ma non con l'aria da vecchio marinaio.
Ondeggia e riondeggia.
I pantaloni corti da ragazzina californiana.
La camicetta di lino aperta.
Un fisico da vampe varicose.
Due sfaccendati idioti da prime ore del mattino.
Di quelli appoggiati al muro che bisogna parlarci parecchio per convincerli a distaccarsene.
Primo sfaccendato:
=> Che la governeresti?
Secondo:
=> Piuttosto mi fo inculare da otto negri
=> Ma grossi
=> Si, grossi … Grossi e sproporzionati
precisa.
Il coraggio delle proprie opinioni non è da tutti.

In galera

8 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
22/07/2010

IaconoLa Corte costituzionale con la sentenza 265 del 2010 ha dichiarato incostituzionale il principio per il quale la custodia cautelare delle persone sottoposte a procedimento penale per avere commesso reati contro la libertà sessuale doveva necessariamente avvenire in carcere.
La Carfagna, che di libertà sessuale se ne intende, si scaglia contro il giudice delle leggi.
Che però ha maledettamente ragione.
Sul piano logico, le misure cautelari precedono il giudizio di colpevolezza e quindi riguardano una persona che è ancora costituzionalmente innocente. Sono ammissibili solo se: (i) vi è il pericolo di fuga; (ii) vi è il pericolo di reiterazione del reato; (iii) vi è il pericolo di inquinamento delle prove. Esse, inoltre, devono essere misurate in modo da essere il meno gravose per la libertà dell'indagato possibile.
Il punto è banale: le misure cautelari non si possono sostituire alla pena. La pena segue ad un processo. Le misure cautelari lo precedono e la loro applicazione ha un livello di garanzia giurisdizionale attenuato per la persona che vi è sottoposta.
Sul piano storico, la previsione per cui il giudice è obbligato a disporre come misura cautelare la custodia in carcere è nata per i reati di stampo mafioso e non è nata per la gravità di questi reati ma come una garanzia per il magistrato: se il magistrato dispone l'arresto e può disporre solo l'arresto, non anche gli arresti domiciliari, o il divieto di dimora o una qualsiasi altra misura cautelare meno onerosa, le associazioni mafiose non possono fare pressione su di lui perché disponga una misura alternativa alla detenzione.
Tutto questo non accade per i reati contro la libertà sessuale, dove la misura cautelare in carcere è una reazione della società avverso dei crimini che vengono avvertiti come particolarmente gravi, anche se non è né razionale né giusto che un determinato criminale sia giudicato più grave di un altro prima di essere condannato.
Sotto questo aspetto, la Corte costituzionale ha applicato correttamente la Costituzione perché "la totale vanificazione del principio di adeguatezza, in difetto di una ratio correlata alla struttura delle fattispecie criminose di riferimento, cumulandosi alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, orienta chiaramente lo “statuto custodiale” – in conformità alle evidenziate risultanze dei lavori parlamentari – verso finalità “metacautelari”, che nel disegno costituzionale devono essere riservate esclusivamente alla sanzione penale inflitta all’esito di un giudizio definitivo di responsabilità".
Non ha applicato invece correttamente la Costituzione quando ha ritenuto che comunque il sospetto della commissione di un reato contro la libertà sessuale determini una presunzione relativa di pericolosità tale da orientare verso la custodia cautelare in carcere in tutti i casi in cui questa presunzione non possa essere superata.
E' un gioco tecnico perché serve ad evitare che la lacuna determinata dalla dichiarazione di incostituzionalità porti a rimettere in libertà quanti sono detenuti perché in attesa del processo in cui verranno giudicati per un delitto contro la libertà sessuale.
Ma l'affermazione della esistenza di una presunzione relativa di pericolosità è viziata dallo stesso pregiudizio "metacautelare" che rendeva incostituzionale la presunzione assoluta, perché esattamente nello stesso modo fa dipendere l'erogazione di una misura cautelare in carcere da un giudizio che riguarda esclusivamente la gravità del reato commesso e non le esigenze cautelari che si sono ricordate e che sono costituzionalizzate negli artt. 3, 13 e 17 della Costituzione.

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