Pensieri politicamente scorretti di una bimba impertinente (Rutti)
Cena.
Non troppo seria, ma insomma.
Bimba impertinente:
–> B U U U R R R R R P
Silenzio stupefatto.
Bimba impertinente:
–> Anche le principesse ruttano…
Cena.
Non troppo seria, ma insomma.
Bimba impertinente:
–> B U U U R R R R R P
Silenzio stupefatto.
Bimba impertinente:
–> Anche le principesse ruttano…
Un povero cerca il sole durante l’inverno.
Quell’ultimo calore che consente alla notte di trovare il mattino.
Ed al mattino di allontanare la morte.
Di spostarla un po’ più in là.
Il povero che uno si immagina è quello.
L’immagine nitida di un sorriso steso al sole in una mattina pungente.
Sottovento ad una panchina.
Ma ci sono poveri che fanno più male.
C’è il carcerato cui muore la madre.
Un ergastolo che si trasforma in un permesso di tre giorni.
Senza soldi.
Senza sapere più nulla della realtà di fuori.
–> Cosa devo fare?
–> Non ho più nessuno.
–> Non so nemmeno dove mangiare…
Tu distratto che ascolti la suora che gli risponde: Ma non si preoccupi, qualcuno penserà a lei.
E va via.
Nella solitudine fatta di neon di una corsia di ospedale.
Resta fermo.
Immobile.
Appoggiato al muro dell’obitorio.
Al freddo del muro dell’obitorio.
Ripete:
–> E ora cosa devo fare? Lo so io cosa devo fare: prendo uno a ceffoni e mi fo riportare in galera. Che non mi possono mica fare nulla. Che l’ergastolo me l’hanno bell’è dato. Che non è possibile che non pensino che uno che esce dopo quindici anni non sa più nulla, che ha bisogno di essere accompagnato, che fuori non si rinviene più, che dentro non si sta mica male, che ci sono persone buone e cattive come fuori, ma è tutto più facile.
Tu distratto che vai via, dopo essere arrivato per sbaglio in quel corridoio.
Lasciando una elemosina che sembra una mancia.
C’è anche il tuo amico di infanzia che è diventato povero.
Povero con un lavoro da 2000 Euro.
Povero per 1000 Euro di mutuo da pagare per la casa che è restata alla moglie e ai figlioli.
Povero per 500 Euro di alimenti e la metà delle spese sanitarie e di istruzione.
Povero che non ha i soldi per comprare le scarpe da scoglio ai bimbi.
Forse è questa la povertà che fa più male.
Ieri il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge 903 Atti Senato, titolato Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.
Dibattito breve, serrato.
Che ha permesso a Belisario dell’Italia dei Valori di ricordare l’iscrizione alla Loggia P2 del Capo del Governo, chiaramente emersa dall’indagine parlamentare a suo tempo svolta dalla Commissione di inchiesta guidata dall’on. Anselmi.
Che ha permesso alla lucidità di Ceccanti di ricordare le parole di Maximilian Robespierre, all’Assemblea nazionale costituente, il 25 giugno 1790: Perché i rappresentanti della nazione godano dell’inviolabilità bisogna che non possano essere attaccati da nessun potere particolare. Nessuna decisione deve poterli colpire se non viene da un potere uguale ad essi e non c’è nessun potere uguale ad essi di questa natura. Se voi non consacrate questi principi, rendete il corpo legislativo dipendente da un potere inferiore.
E’ un ricordo attentamente fuorviante, Robespierre parlava a favore della immunità parlamentare, che è istituto ben diverso dalla irresponsabilità delle più alte cariche dello Stato.
Si potrebbe parlare a lungo delle ragioni che possono condurre a ritenere incostituzionale il disegno di legge approvato dal Parlamento.
Si è detto che solo la Costituzione può definire un equilibrio fra sovranità popolare e principio di eguaglianza. L’argomento è solo retorico. Ogni legge è espressione di sovranità popolare e quasi tutte le leggi costituiscono attuazione del principio di eguaglianza, non foss’altro perché devono essere improntate ad un criterio di ragionevolezza.
Si è detto che solo la Costituzione può definire il modo in cui i più alti poteri dello Stato interagiscono fra di loro, limitando le attribuzioni del potere giudiziario. E’ come dire che il codice di procedura penale, nella parte in cui prevede i limiti all’esercizio della azione penale, deve essere costituzionalizzato. Non è così: i limiti all’esercizio della azione penale possono essere stabiliti dalla legge, ma deve essere una legge improntata a valori costituzionali, esattamente come ogni altra legge.
Si è anche detto che il disegno di legge accomuna cariche (il Capo dello Stato, il Capo del Governo, i Presidenti delle due camere) che sono molto diverse fra di loro. E’ vero che sono diverse fra di loro, ma è anche vero che si tratta di cariche che svolgono una funzione costituzionalmente irrinunciabile, sicché può non essere irragionevole un trattamento unitario delle loro garanzie. Può non essere inopportuno un unico status comune a tutte le cariche dello Stato.
Si è detto pure che è incostituzionale un automatismo, che ogni immunità dovrebbe essere prerogativa del potere cui appartiene, che dovrebbe motivatamente assumersi l’onere di pronunciarla e renderla perciò fonte di responsabilità politica. E’ argomento che prova troppo: non potrebbe adattarsi al presidente della repubblica che è un ufficio monocratico e che perciò non potrebbe mai dichiarare la propria immunità secondo questo schema.
Si è detto infine che il Capo del Governo è primus inter pares, sicché la sua immunità deve estendersi anche ai ministri. Non è vero. La nostra costituzione materiale ha disegnato un ruolo del capo del governo che è assai diverso da quello dei suoi ministri.
Il punto non è questo.
La legge che prevede la temporanea sottrazione alla azione penale delle più alte cariche dello Stato può essere astrattamente ragionevole e probabilmente non incostituzionale.
Diventa incostituzionale nel momento in cui è asservita alla sottrazione al processo di una persona fisica precisa e ben individuata.
Di una persona che conosce il proprio capo di accusa e che pretende di essere assolta non perché non ha commesso il fatto, ma attraverso il ricorso alla sovranità popolare.
Un parlamento può prevedere l’immunità delle più alte cariche dello Stato.
Ma non può prevedere che il suo Capo del Governo sia sottratto ad un processo già incardinato.
La "vera" incostituzionalità del disegno di legge è la sua intima ragion d’essere: la sovranità popolare che sacrifica l’indipendenza della magistratura non in via generale ed astratta ma ad personam.
Si è già scritto che le tesi di laurea sono una delle corvèe accademiche più fastidiose.
Inutilmente fastidiose.
Più simili ad una celebrazione che ad un esame.
Ma sono anche dei momenti antropologicamente interessanti.
O meglio: possono offrire degli scorci di osservazione antropologica piuttosto inusuali.
Tipa sui quaranta anni.
Colpisce: è più vecchia di te, che hai già maturato l’anzianità per essere alla destra del presidente di Commissione.
Vestita come una perfetta donna in carriera.
Tailleur grigio ferro, rigatino a sveltire un fisico che ha visto tempi migliori, foulard d’ordinanza.
Piglio oratorio rapido e decisionista.
Non dà il tempo di intervenire: ci sta vendendo la sua tesi.
Introduzione moraleggiante: Ho preso coscienza con questo lavoro delle potenzialità culturali della attività che svolgo e che si basa sui seguenti assets etici, data mining accurato e selettivo, basket di prodotti differenziato ed eticamente avanzato, un targeting pervasivo della clientela, il fine tuning del basket in base al targeting, pull down e drill down (non ho capito che cosa significhi) … In sintesi dal mio lavoro ho potuto apprendere che il CRM (customer relationship management, credo) non è un tool di gestione delle campagne ma una cultura aziendale gerarchicamente trasversale e mirata al servizio del cliente …
Domanda: Ma, mi scusi, Lei di cosa si occupa?
Recupero crediti nel settore del credito al consumo.
Gulp.
Una attività pervasivamente etica.
Il velo sa essere anche una coperta allegra.
Un modo di colorare lo sguardo.
L’evidenza di una seduzione timida.
Ma anche la sottolineatura di una tristezza stentata.
Di un corpo costretto.
Di un dovere imposto alla femminilità.
Dipende.
E’ libertà sensuale e costrizione sociale.
Un gioco ed una schiavitù.
Nè oriente, nè occidente.
Solo uno scialle.
Che segna un confine.
Fra laicità e religione.
Ma la laicità può imporsi alla religione?
Può impedire ad una donna velata di acquistare la cittadinanza perché non aderisce ai valori fondamentali della comunità statuale?
Può impedire ad una donna velata di entrare in una corte di giustizia?
Può fare tutto questo senza diventare una religione?
Senza comportarsi esattamente come la moschea che impedisce alle persone calzate di entrare o la chiesa che impedisce alle donne di entrare con la testa scoperta?
Vi è nel velo una tristezza ed una letizia profonda.
L’eco di sentimenti che lo Stato non può non rispettare.
Perché riguardano scelte individuali.
Perché non offendono nessuno.
Pare davvero molto scortese trattare il velo come una offesa al pubblico pudore.
Ironicamente scortese.
E perciò molto occidentale.
Due osservazioni.
La prima è che i giornali parlano di una tangente molto particolare.
Vincenzo Angelini si sarebbe recato a casa del Governatore dopo avere ritirato duecentomila euro in contanti dai conti aziendali, avere preso una copia della contabile e essersi fatto fare un estratto conto.
Non è normale.
I conti aziendali stanno in contabilità e la contabilità è pubblica: se uno vuol fare qualcosa di strano con i soldi aziendali per prima cosa li distrae dalla contabilità e crea dei fondi neri.
Di conseguenza, se Angelini ha fatto in modo che il pagamento della tangente dovesse avere una evidenza contabile questo significa soltanto che voleva rendere pubblico il fatto.
La seconda è che Angelini avrebbe lasciato i denari in fogli da cinquecento euro sulla libreria del governatore.
Le tangenti non si pagano in contanti, perché i contanti sono difficili da spendere.
Si pagano su conti esteri, dove i denari possono essere facilmente lavati.
Inoltre, se si pagano in contanti, non si pagano in fogli da cinquecento, che vengono usati solo da Fabrizio Corona quando fa il pieno della Bentley in autostrada.
Non è facile credere alla innocenza di Del Turco.
Le accuse sono infamanti e sembrano molto fondate.
Ma sono davvero credibili al di là di ogni ragionevole dubbio delle accuse che provengono da un pentito?
E’ davvero possibile pensare al corruttore come alla vittima del corrotto?
In realtà. corrotto e corruttore partecipano di uno stesso meccanismo nel quale il corruttore, un uomo d’affari di successo, individua nel corrotto, un uomo politico con la licenza media, lo strumento per moltiplicare i profitti.
In questo meccanismo, il disvalore del corrotto è attentamente monitorato dal mastrino del corruttore, che ne controlla l’effettiva redditività.
Fa paura una indagine che nasce dalle rivelazioni di un uomo d’affari intelligente, attento e accorto.
Fa paura perché una democrazia non dovrebbe avere bisogno di pentimenti, ma di una magistratura che scopre la verità a partire dall’accertamento dei fatti e se la Regione Abruzzo ha pagato troppo le imprese del gruppo Angelini questo non si può scoprire perché il signor Angelini decide di parlare.
Si deve scoprire perché la magistratura contabile, prima, e quella penale, poi, fanno il loro mestiere.
Le parole del pentito sono sempre parole interessate.
La leggenda dice che la scritta "Dio c’è" significa che si può trovare della droga nelle vicinanze.
Non è la versione che si può diffondere a delle bimbe che chiedono: Babbo cosa vuole dire?
Meglio immaginare una congregazione di strani monaci hippy che girano il mondo su furgoni al neon.
Più divertenti sono le chiose.
Dio c’è –> quale?
Dio c’è –> ma si vergogna
Dio c’è –> ed è gay.
Etc.
In ogni caso, se la leggenda fosse vera, Dio sarebbe in galera da qualche anno.
Il che ammanta di nuova dignità le proposte di legge dell’attuale capo del Governo.
Il diritto ad una morte lieve non può essere considerato un problema di diritto costituzionale.
Il diritto non ha parole di fronte alla sofferenza di un malato senza speranza.
Si deve fermare davanti a chi aspetta solo dolore dai giorni che lo attendono.
In silenzio ed il silenzio del diritto si chiama libertà.
La libertà di un padre che dice che sua figlia è morta da molti anni.
Da quando un incidente l’ha privata di ogni possibilità di tornare a respirare, sorridere, correre, mangiare.
Non la libertà di lasciare morire sua figlia.
La libertà di ricominciare a vivere.
Di abbandonare quell’estrema speranza che ogni padre avrebbe.
La speranza di vedere il telefono che squilla e immaginare un medico, una suora, un volontario che annuncia il miracolo.
Nessuno può essere condannato a sopravvivere aspettando il ritorno dai morti del proprio figlio.
Anche se ci vuole davvero molto coraggio ad abbandonare questa speranza.
E’ una notizia tipica del periodo estivo.
Uccide la moglie e si spara.
Manca la notizia opposta.
Le cronache degli ultimi giorni conoscono solo una moglie che ha sparato al marito.
E’ successo ad Alpignano, in provincia di Torino, il 16 maggio 2008.
Ammazzandolo senza ammazzarsi.
I mariti non vogliono sopravvivere alle mogli, anche quando le terminano.
Le mogli, invece, sembrano ben felici di sopravvivere ai mariti, soprattutto se li terminano.
Il testo dell’ordinanza:
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008 (Ordinanza n. 3676)
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lazio.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia.
Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della regione Lazio, con particolare riferimento alle aree urbane del Comune di Roma e alle zone circostanti, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle predette aree;
Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;
Ravvisata la necessità di procedere all’adozione di provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido superamento dell’emergenza, demandando ad organi all’uopo istituiti la realizzazione dei singoli interventi;
Ravvisata l’esigenza di attivare tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, assicurando mezzi certi di identificazione, anche ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni di carattere umanitario e in materia di immigrazione, e strumenti che consentano l’accesso alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario, avuto anche riguardo alla tutela dei minori da soggetti o organizzazioni criminali che utilizzano l’incertezza sulla identità o sulla provenienza anagrafica al fine di porre in essere traffici illeciti e gravi forme di sfruttamento;
Visto il «Patto per Roma sicura» sottoscritto in data 18 maggio 2007 dal Prefetto di Roma, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia ed il Sindaco di Roma;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all’attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Acquisita l’intesa della regione Lazio;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Prefetto di Roma è nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, citato in premessa, nel territorio della regione Lazio, con particolare riferimento alle aree urbane del Comune di Roma e alle zone circostanti.
2. Il Commissario delegato, nell’ambito territoriale di competenza, se del caso anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico territoriale, igienico-sanitaria, di pianificazione del territorio, di polizia locale, viabilità e circolazione stradale, e salvo l’obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell’ambiente, provvede all’espletamento delle seguenti iniziative:
a) definizione dei programmi di azione per il superamento dell’emergenza;
b) monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi ed individuazione degli insediamenti abusivi;
c) identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei luoghi di cui al punto b), attraverso rilievi segnaletici;
d) adozione delle necessarie misure, avvalendosi delle forze di Polizia, nei confronti delle persone di cui al punto c) che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;
e) programmazione, qualora quelli esistenti non riescano a soddisfare le esigenze abitative, della individuazione di altri siti idonei per la realizzazione di campi autorizzati;
f) adozione di misure finalizzate allo sgombero ed al ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abusivi;
g) realizzazione dei primi interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle prestazioni sociali e sanitarie;
h) interventi finalizzati a favorire l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone trasferite nei campi autorizzati, con particolare riferimento a misure di sostegno ed a progetti integrati per i minori, nonchè ad azioni volte a contrastare i fenomeni del commercio abusivo, dell’accattonaggio e della prostituzione;
i) monitoraggio e promozione delle iniziative poste in essere nei campi autorizzati per favorire la scolarizzazione e l’avviamento professionale e il coinvolgimento nelle attività di realizzazione o di recupero di abitazioni;
l) adozione di ogni misura utile e necessaria per il superamento dell’emergenza.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l’approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all’art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l’applicazione dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall’espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.
4. Qualora per l’approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l’approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre quarantacinque giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e della citata legge n. 42/2004 sono ridotti della metà.
5. Il Commissario delegato cura l’attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, ai Comuni od agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.
Art. 2.
1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il Commissario delegato può attivare le necessarie forme di collaborazione con la Regione, altri soggetti pubblici e, per i profili umanitari e assistenziali, con la Croce Rossa Italiana.
2. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine i prefetti delle altre provincie territorialmente coinvolte dall’emergenza in rassegna, i questori e le altre autorità competenti assicurano piena collaborazione per l’attuazione dei provvedimenti del Commissario delegato.
3. Per le esigenze derivanti dall’esecuzione delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di unità di personale civile e militare dipendente da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, che sarà messo a disposizione, con oneri a proprio carico, da parte degli uffici di appartenenza entro dieci giorni dalla richiesta.
Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
– regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
– regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
– regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 4;
– regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 7;
– decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;
– legge 7 agosto 1990, n. 241 articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 12, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, e successive modificazioni ed integrazioni;
– decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15 commi 2, 3, 8 (limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti alla meta); art. 19; art. 22-bis; articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;
– decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98 comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;
– decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, commi 4 e 5, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 151 e 153, e successive modifiche ed integrazioni;
– regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;
– decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12, commi 3, lettera b), e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215 e successive modifiche ed integrazioni;
– decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 101, 105, 106 e 107 – Titolo I – Sezione II – Parte III; articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126 – Titolo IV – Sezione II – Parte III; articoli 199, 208, 210 e 211 – Titolo I – Parte IV; articoli 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 – Titolo V- Parte IV;
– decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
– legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni;
– leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
Art. 4.
1. Per l’avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnato al Commissario delegato un primo stanziamento di euro 1.000.000,00, da trasferire su apposita contabilità speciale all’uopo istituita ed al medesimo intestata.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 si provvede a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Con successive ordinanze di protezione civile verranno quantificate, all’esito delle attività preliminari poste in essere dal Commissario delegato e delle progettualità individuate come necessarie, le ulteriori risorse finanziarie da destinare all’attuazione del presente provvedimento e disposti i relativi stanziamenti.
Art. 5.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2008
Il Presidente: Berlusconi