Il diritto al nome
Non si parla molto di una frazione normativa del disegno di legge in materia di sicurezza.
E’ una modifica banale.
Diabolicamente trasparente.
All’art. 6, secondo comma, del d.lgs. 281 del 1998.
Eccola:
"Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati."
Sono soppresse le parole in corsivo.
Significa che chi non possiede un permesso di soggiorno, non può accedere allo stato civile, sicché non può registrare i propri figli all’anagrafe, dando loro il nome che ha scelto ed il cognome cui hanno diritto.
Dal punto di vista regolamentare, significa anche che questo progetto di legge incide sui diritti di libertà in termini tali da consentire la richiesta di voto segreto ai sensi degli artt. 49 e 51, Reg. Camera.
Ed è questo che il Governo ha voluto impedire con la questione di fiducia.
Inutile osservare che lo scrutinio segreto salvaguarda il libero mandato parlamentare quando si toccano materie (come i diritti fondamentali dell’uomo) nelle quali la disciplina di partito non dovrebbe prevalere sulla libertà di coscienza, perché impedisce ai gruppi parlamentari di conoscere come hanno votato i loro membri.
Inutile osservarlo dal momento che il Presidente del Consiglio ha già avuto modo di dimostrare l’opinione che ha del Parlamento, senza alcuna eco significativa nella opinione pubblica.