Il mistero del decreto legge e le mamme contro l’inceneritore
Le mamme contro l’inceneritore sono per il NO perché nel 1948 gli inceneritori non esistevano e sanno tutto di decreti legge e procedure data certa
Il mistero del decreto legge nella riforma della Costituzione non è un argomento semplice perché non è semplice la situazione su cui la riforma è intervenuta.
Da molti anni, il Governo abusa della decretazione di urgenza, perché utilizza questo strumento per costringere il Parlamento a decidere sui progetti di legge che ritiene essenziali per l’attuazione del programma di governo.
La Costituzione del 1948 considera i decreti leggi come uno strumento eccezionale per i casi in cui i tempi del procedimento legislativo non consentirebbero di risolvere un problema dalle caratteristiche straordinarie.
La Costituzione materiale, sin dagli anni settanta, ha visto il Governo avvalersi sempre più spesso di questo strumento per costringere il Parlamento ad approvare in tempi certi (i decreti legge decadono se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro emanazione) i provvedimenti normativi del Governo indipendentemente dalla loro necessità e urgenza.
E’ una inversione della logica complessiva della forma di governo perché sposta l’asse della produzione normativa primaria dal Parlamento al Governo come ha rilevato la Corte costituzionale sin dal 1996.
La riforma della Costituzione interviene drasticamente sui decreti legge.
Da una parte modifica l’art. 77, Cost. in quattro aspetti rilevanti:
(i) nel caso in cui il Capo dello Stato ritenga di rinviare la delibera legislativa di conversione chiedendo una nuova deliberazione della Camera, l’efficacia del decreto legge è prorogata di trenta giorni. Significa che il Capo dello Stato ha il potere di bloccare, in sede di promulgazione, la conversione del decreto legge e l’esercizio di questa attribuzione ha un senso se il Presidente della Repubblica può controllare la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto legge in sede di promulgazione della legge di conversione;
(ii) viene vietata esplicitamente la decretazione di urgenza nelle materie di cui all’art. 72, quinto comma (del nuovo testo: quarto comma nel vecchio), cosa che non era per nulla pacifica. Come non era pacifico che un decreto legge non potesse reiterare il contenuto di un decreto legge non convertito, né che con decreto legge non si potesse ripristinare l’efficacia di una disposizione di legge dichiarata incostituzionale per vizi che non riguardavano il procedimento legislativo;
(iii) si stabilisce che il decreto legge deve consistere di disposizioni che esprimono norme omogenee e coerenti con il titolo del provvedimento, nonché di immediata applicazione;
(iv) si prevede che nel corso del procedimento di conversione non si possano introdurre norme che siano estranee all’oggetto del decreto legge.
Si dice che non c’è niente di nuovo perché la Corte costituzionale e la legge 400/1988 avevano già individuato questi limiti come “connaturali” alla decretazione di urgenza, ma è facile osservare che la legge 400 non ha il valore della Costituzione e che la Corte costituzionale può trovare maggiore conforto nel testo della Costituzione che non nei principi della stessa. Ma di questo si è già parlato.
Il vero aspetto è un altro e sta nell’ultimo comma dell’art. 72 che introduce la trattazione a data certa, con cui il Governo può chiedere alla Camera di pronunciarsi entro settanta giorni sui provvedimenti essenziali per l’attuazione del suo programma. La Camera decide entro cinque giorni se accettare la richiesta del Governo di deliberare definitivamente sul testo entro settanta giorni.
Questa disposizione introduce un limite alla decretazione di urgenza molto più penetrante di quanto non si è detto commentando le modifiche dell’art. 77, Cost. perché i casi straordinari di necessità e urgenza che giustificano l’adozione di un decreto legge sono solo quelli che non possono essere risolti con un disegno di legge che la Camera è costretta a “esitare” (decidere definitivamente approvando o non approvando) entro settanta giorni.
L’urgenza che giustifica un decreto legge è solo quella che ha davvero bisogno di un intervento immediato del Governo, talmente immediato che nemmeno una legge approvata in settanta giorni, anziché un decreto legge da convertire in sessanta, potrebbe porvi rimedio.
Non sono osservazioni particolarmente complesse.
Semmai sono osservazioni noiose, soprattutto se le si ripete da un paio di mesi un giorno si e un giorno no.
Stupisce perciò che ci sia qualcuno che alza la mano, naturalmente in perfetta buona fede, per dire che questa riforma rafforza i poteri del Governo.
Lo dice perché è una mamma contro l’inceneritore ed è convinta, con l’angoscia e il coraggio di una madre che lotta per la salute dei propri figli, che questa riforma sia lo strumento per realizzare un inceneritore vicino a casa sua.
Se la discussione sulla riforma costituzionale deve scendere al livello per cui le mamme contro l’inceneritore sono per il NO perché il SI fa gli inceneritori mentre nel 1948 gli inceneritori non si facevano, allora smettiamo di andare anche in chiesa perché Cristo è morto di sonno e non se ne discute.