Il referendum del Lombardo Veneto fra Corte costituzionale e Tribunal Constitutional
La prossima domenica i cittadini del Lombardo Veneto saranno chiamati a rispondere su di un quesito assolutamente vago.
Gli viene chiesto se vogliono maggiore autonomia nei limiti di quanto previsto dall’art. 116, terzo comma, Cost.
Per la Corte costituzionale, sentenza 118/2015, il referendum non è illegittimo dal punto di vista costituzionale perché la richiesta di maggiore autonomia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione è ammissibile secondo la Costituzione e perché l’esistenza di un referendum consultivo non sarebbe preclusa dal procedimento tipizzato dall’art. 116, Cost.
Nessuno dei due argomenti coglie nel segno.
Il primo perché una richiesta di maggiore autonomia senza specificare in che cosa consiste la maggiore autonomia richiesta non è una domanda a cui si possa rispondere formulando una scelta di indirizzo politico.
E’ una domanda a cui si risponde senza dire nulla e quindi dicendo troppo.
Il secondo argomento non coglie nel segno perché l’esistenza di un procedimento regolato a livello costituzionale esclude qualsiasi alterazione del procedimento come tipizzato nella Costituzione.
Se la Costituzione prevede che la maggiore autonomia concessa alle regioni debba essere oggetto di una intesa fra Stato e regione interessata, l’intesa è il punto di arrivo di una negoziazione fra il governo statale e il governo regionale.
Il significato di questa negoziazione è alterato dall’esistenza di un referendum che dota di un plusvalore di legittimazione democratica la posizione regionale.
Nello stesso tempo, la Costituzione prevede che la maggiore autonomia debba essere approvata con una legge dello Stato votata a maggioranza assoluta da entrambe le camere.
In questo procedimento, le Camere sono chiamate ad referendum sulla maggiore autonomia regionale e l’intervento del corpo elettorale regionale contraddice il ruolo del Parlamento, prefigurando un conflitto fra corpi elettorali locali e rappresentanza politica regionale che sarebbe molto opportuno evitare.
Il referendum nel tessuto costituzionale ha il ruolo di un correttivo per l’indirizzo politico manifestato a livello di rappresentanza politica, se assume un ruolo propulsivo per delle decisioni rilevanti dal punto di vista della forma di Stato diventa in un certo modo eversivo del disegno costituzionale.
Il Tribunal Constitucional, in Spagna, dove il problema catalano è assai diverso, ha annullato la legge che istitutiva il referendum sulla base di un argomento costituzionalmente ineccepibile:
“un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”
Perché, in Italia, dove un vero problema di secessione non esiste, dobbiamo crearcelo con dei referendum chiaramente inammissibili e una giurisprudenza costituzionale, questa volta, incomprensibilmente arrendevole verso le ragioni di un’autonomia smaccatamente populista?
Se la Corte costituzionale avesse applicato gli stessi principi del Tribunal Constitucional avrebbe dovuto ammettere che la regione Lombardia e la regione Veneto con il loro referendum violavano la Costituzione e quindi negavano a se stesse le prerogative in base alle quali possono essere considerate meritevoli di obbedienza da parte dei loro cittadini.