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Anche gli zingari sono felici

6 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
08/07/2008

ZingariFeliciIl testo dell’ordinanza:

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008 (Ordinanza n. 3676)

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lazio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia.
Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della regione Lazio, con particolare riferimento alle aree urbane del Comune di Roma e alle zone circostanti, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle predette aree;
Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;
Ravvisata la necessità di procedere all’adozione di provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido superamento dell’emergenza, demandando ad organi all’uopo istituiti la realizzazione dei singoli interventi;
Ravvisata l’esigenza di attivare tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, assicurando mezzi certi di identificazione, anche ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni di carattere umanitario e in materia di immigrazione, e strumenti che consentano l’accesso alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario, avuto anche riguardo alla tutela dei minori da soggetti o organizzazioni criminali che utilizzano l’incertezza sulla identità o sulla provenienza anagrafica al fine di porre in essere traffici illeciti e gravi forme di sfruttamento;
Visto il «Patto per Roma sicura» sottoscritto in data 18 maggio 2007 dal Prefetto di Roma, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia ed il Sindaco di Roma;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all’attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Acquisita l’intesa della regione Lazio;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto di Roma è nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, citato in premessa, nel territorio della regione Lazio, con particolare riferimento alle aree urbane del Comune di Roma e alle zone circostanti.
2. Il Commissario delegato, nell’ambito territoriale di competenza, se del caso anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico territoriale, igienico-sanitaria, di pianificazione del territorio, di polizia locale, viabilità e circolazione stradale, e salvo l’obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell’ambiente, provvede all’espletamento delle seguenti iniziative:
a) definizione dei programmi di azione per il superamento dell’emergenza;
b) monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi ed individuazione degli insediamenti abusivi;
c) identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei luoghi di cui al punto b), attraverso rilievi segnaletici;
d) adozione delle necessarie misure, avvalendosi delle forze di Polizia, nei confronti delle persone di cui al punto c) che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;
e) programmazione, qualora quelli esistenti non riescano a soddisfare le esigenze abitative, della individuazione di altri siti idonei per la realizzazione di campi autorizzati;
f) adozione di misure finalizzate allo sgombero ed al ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abusivi;
g) realizzazione dei primi interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle prestazioni sociali e sanitarie;
h) interventi finalizzati a favorire l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone trasferite nei campi autorizzati, con particolare riferimento a misure di sostegno ed a progetti integrati per i minori, nonchè ad azioni volte a contrastare i fenomeni del commercio abusivo, dell’accattonaggio e della prostituzione;
i) monitoraggio e promozione delle iniziative poste in essere nei campi autorizzati per favorire la scolarizzazione e l’avviamento professionale e il coinvolgimento nelle attività di realizzazione o di recupero di abitazioni;
l) adozione di ogni misura utile e necessaria per il superamento dell’emergenza.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l’approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all’art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l’applicazione dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall’espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.
4. Qualora per l’approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l’approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre quarantacinque giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e della citata legge n. 42/2004 sono ridotti della metà.
5. Il Commissario delegato cura l’attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, ai Comuni od agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.

Art. 2.

1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il Commissario delegato può attivare le necessarie forme di collaborazione con la Regione, altri soggetti pubblici e, per i profili umanitari e assistenziali, con la Croce Rossa Italiana.
2. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine i prefetti delle altre provincie territorialmente coinvolte dall’emergenza in rassegna, i questori e le altre autorità competenti assicurano piena collaborazione per l’attuazione dei provvedimenti del Commissario delegato.
3. Per le esigenze derivanti dall’esecuzione delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di unità di personale civile e militare dipendente da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, che sarà messo a disposizione, con oneri a proprio carico, da parte degli uffici di appartenenza entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
– regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
– regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
– regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 4;
– regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 7;
– decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;
– legge 7 agosto 1990, n. 241 articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 12, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, e successive modificazioni ed integrazioni;
– decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15 commi 2, 3, 8 (limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti alla meta); art. 19; art. 22-bis; articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;
– decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98 comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;
– decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, commi 4 e 5, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 151 e 153, e successive modifiche ed integrazioni;
– regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;
– decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12, commi 3, lettera b), e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215 e successive modifiche ed integrazioni;
– decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 101, 105, 106 e 107 – Titolo I – Sezione II – Parte III; articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126 – Titolo IV – Sezione II – Parte III; articoli 199, 208, 210 e 211 – Titolo I – Parte IV; articoli 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 – Titolo V- Parte IV;
– decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
– legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni;
– leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Per l’avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnato al Commissario delegato un primo stanziamento di euro 1.000.000,00, da trasferire su apposita contabilità speciale all’uopo istituita ed al medesimo intestata.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 si provvede a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Con successive ordinanze di protezione civile verranno quantificate, all’esito delle attività preliminari poste in essere dal Commissario delegato e delle progettualità individuate come necessarie, le ulteriori risorse finanziarie da destinare all’attuazione del presente provvedimento e disposti i relativi stanziamenti.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2008

Il Presidente: Berlusconi

L’oblio dei nomadi

11 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
08/07/2008

NomadiSi discute molto della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, prot. 3676.
Le opinioni vagano dal lollismo di chi sostiene la natura razziale e perciò gravemente incostituzionale del provvedimento a chi, sul fronte opposto, ritiene che i nomadi abbiano bisogno di forni piuttosto che di numeri.
Il provvedimento, in realtà, qualche dubbio lo suscita.
Si tratta di una ordinanza contingibile ed urgente fondata sulla legge 225 del 1992, che disciplina i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di calamità.
Questo significa: (i) che i nomadi sono considerati una calamità al pari di un terremoto o di una eruzione; (ii) che i nomadi sono una emergenza solo nella regione Lazio (l’ordinanza fa riferimento ai campi abusivi presenti nelle vicinanze di Roma); (iii) che per superare l’emergenza relativa ai nomadi è necessario disapplicare le norme che vigono normalmente, ovvero sospendere – per un periodo di tempo limitato, che però l’ordinanza non indica – il principio di legalità.
Sono tutti aspetti molto discutibili.
Molto più discutibili della questione relativa alla identificazione ed al censimento dei bambini rom.
I nomadi esistono nel nostro paese da qualche secolo e non pare che siano diventati una calamità negli ultimi mesi: è difficile sostenere che un qualche giorno intorno al 30 maggio si sia verificata una eruzione di Rom nel Comune di Roma.
I nomadi sono sparsi sull’intero territorio nazionale, sicché non si capisce perché si devono adottare delle misure straordinarie solo in relazione ai rom che stanno nell’agro pontino. Ingombrano anche la città di Firenze, non sono sconosciuti a Bologna e pare che in Calabria siano piuttosto attivi.
Soprattutto, però, fa temere la sospensione del principio di legalità: i rom possono o non possono risiedere nel nostro paese. Possono o non possono vivere nelle loro baracche. Possono o non possono mantenere la patria potestà su di un bambino abbandonato su un marciapiede con un piattino in mano.
Bastano le leggi della Repubblica a superare queste emergenze, che, a ben vedere, non sono emergenze.
Sono fatti normalmente patologici, ben presenti al nostro testo unico di pubblica sicurezza, che non ama i mestieri girovaghi.
Una questione, poi, stupisce.
L’elenco delle leggi che possono essere ignorate comprende le norme di contabilità di Stato in materia di contratti della pubblica amministrazione.
Come dire che per i provvedimenti necessari al superamento dell’emergenza, il Prefetto di Roma potrà ignorare la regola della gara per la scelta dei contraenti, ovvero il principio di segretezza delle offerte, ovvero tutte quelle norme che variamente tendono ad assicurare l’imparziale lealtà della Amministrazione nella delicata scelta di coloro che saranno le sue controparti contrattuali.
Tutti questi aspetti disturbano molto più del censimento.
Ognuno di noi è censito alla nascita ed il nostro censimento si chiama anagrafe, dove sono attentamente iscritti tutti i dati rilevanti della nostra vita civile (residenza, nucleo familiare, matrimonio, morte, etc.).
Noi non abbiamo alcun diritto all’oblio nei confronti dello Stato perché abbiamo dei diritti verso lo Stato e lo Stato ci deve conoscere per poterceli garantire come ci deve conoscere per poterci chiedere l’adempimento dei nostri doveri.

Pogrom (Zingari, omosessuali, ebrei ed altri insettacci)

3 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
15/05/2008

Aushwitz
Nel quartiere Ponticelli, da qualche parte nel nulla che avvolge Napoli, la popolazione "civile" si è ribellata alla presenza ingombrante dei nomadi.
I giornali ricordano che gli zingari sono stata l’unica popolazione, insieme agli ebrei, di cui il nazismo si proponeva lo sterminio totale (così Filippo Faccio, in prima pagina del Giornale di Paolo Berlusconi: il buonismo del miliardario ridens avanza).
Ricordano anche che da Auschwitz uscirono vivi (se si può considerare viva una persona che ha vissuto Aushwitz) solo quattro zingari.
Non c’entra nulla.
Proprio nulla.
Lo sterminio nazista non ha niente a che vedere con una guerra fra poveri.
Una guerra di povertà ed ignoranza.
Forse di camorre.
Soprattutto l’essere stati vittime dello sterminio nazista non è una medaglia da appuntarsi sul petto.
Non attribuisce dei "diritti speciali" nei confronti del resto del genere umano.
Anzi.
Dovrebbe costringere a pensarsi esattamente eguali a tutti gli altri.
Proprio perché qualcuno ci ha pensato inferiori in un recente passato, oggi non possiamo pensare di essere superiori a qualcun altro.
Naturalmente non vale solo per i nomadi di Ponticelli.
Vale per tutti gli "insettacci" citati in epigrafe, cui si possono tranquillamente aggiungere anche i cinesi.
Che ci stanno sempre bene.

Violenze (inutili?)

4 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
13/11/2007

Un poliziotto della stradale ha ucciso una persona che sedeva in una auto.
Un immigrato clandestino ha ucciso una persona che tornava a casa.
Un padre ha ucciso la figlia che voleva vivere la sua vita.

Sembrano violenze inutili.
Lo sono davvero?

E’ davvero impossibile pensare che prendere una persona, addestrarla all’uso delle armi, convincerla che l’ordine pubblico è un importante valore costituzionale e dopo metterla a passare le sue giornate dietro ad un autovelox, appostata come un apache in uno spaghetti western, non sia pericoloso?
Potrebbe anche accadere, come forse è accaduto, che quando a questa persona sembra di poter finalmente fare quello per cui è stata addestrata, la sua ansia uccida qualcuno che non c’entra nulla o che comunque non aveva il diritto di morire in quel modo.

Egualmente, non pare molto difficile immaginare che la massa delle persone invisibili, che vivono ai margini della nostra quotidianità, sparata nel buio delle loro baracche da televisioni accese come falò nella notte di Custer, non possa non ribellarsi.
Anche con un gesto idiota, un gesto da pecora nera, un gesto ignobile.
Il genere di gesto che compie una vittima quando decide di essere, per qualche secondo, carnefice.

Così è di una cultura importata come se fosse cibo giapponese, senza nessun tentativo di comprenderla o di accoglierla.
Può succedere che diventi una miscela che si rivolta contro l’inadeguato, contro la persona che non riesce a capire cosa gli accade intorno, e si ribella chiudendosi in un tradizionalismo ancestrale che funziona alla maniera di una coperta di Linus, fino a soffocarlo, perfino negli istinti più inevitabili.

Sono tutte violenze inutili.
Incomprensibili.
Stupide.
Inaccettabili per una cultura privilegiata.
Odiose alla classe dominante.
Ma perfettamente razionali e ragionevoli se si guardano le folle che si scatenano contro il popolo rumeno e picchiano dei disgraziati su un muretto fuori da un hard discount o che si divertono a giocare a corteo (il war game molto anni di piombo che faceva scontrare manifestanti e polizia) contro una caserma ed una sede della televisione di Stato.
Sono esattamente l’altra faccia di quelle folle.

Tor di Quinto

2 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
05/11/2007

In questi giorni, l’omicidio di Tor di Quinto è diventato un fatto nazionale.
La politica se ne è occupata a lungo.
Un disegno di legge è diventato un decreto legge con lo scopo di agevolare le espulsioni.
Il governo rumeno ha protestato formalmente e un fatto di cronaca nera rischia di assumere dei toni internazionali.
Eppure non riesco a criminalizzare questi disgraziati che cercano di sopravvivere.
Non ci riesco e non mi sembra giusto.
Qualche giorno fa, il 17 ottobre, più precisamente Giulia ha descritto nel suo blog due bambini che accompagnavano il padre mutilato in metropolitana (http://toccaride.splinder.com).
Ho trovato questo post molto bello.
Toccante.
Giulia è tornata al campo nomadi la domenica successiva (21 ottobre, post del 22 ottobre).
E non le è successo nulla.
Può darsi che sia stata fortunata.
Può darsi che non ci torni più.
Non lo so.
So, però, che generalizzare non è giusto: ogni gregge ha le sue pecore nere.
Ma difficilmente esistono greggi di sole pecore nere.
Come esiste un disgraziato che ammazza per pochi soldi, per tanta disperazione, per nevrosi o follia, ci sono anche dei bambini che aiutano il padre a salire su un vagone della metropolitana, che strisciano insieme a lui.
Ed hanno diritto di fare notizia, anche se non hanno avuto l’idea di bruciare vivi dentro ad una baracca.
Ci facevano pena gli orfanatrofi di Ceasescu.
Ma questi che oggi abbiamo davanti sono esattamente gli stessi bambini.
Cresciuti, magari.
Diventati delle pecore nere.
Degli assassini.
Ma sono loro ed hanno diritto alla nostra stessa aria.

Come zingari al chiosco degli sportivi

1 Comment/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
12/10/2007

Se sei uno zingaro ed entri al chiosco degli sportivi, passi davanti a tutti.
Il muro di clienti che folleggia davanti al bancone si apre.
Il barista ti prepara subito il caffé.
Il proprietario urla di servirti subito perché hai da fare cose urgenti.
E tu ti comporti in maniera antipatica.
Ostenti la sporcizia colorata della tua gonna.
Mostri i denti d’oro in una risata sguaiata.
Urli nella tua lingua gutturale.
Bevi rumorosamente.
E reciti la parte della signora con l’euro di mancia che lasci nel piattino.
Quell’euro che io, che vengo sempre salutato con un bel coretto di "buongiorno, professore", non ho mai lasciato.

Chi li ha sciolti? (primo)

1 Comment/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
09/10/2007

Chi è che anche stamani ha sciolto:
–   i vigili urbani a cavallo, che non hanno mai capito di non essere a Central Park,
–   le vigilesse con le calze a rete, che sacrificano le loro vene varicose sull’altare di una seduzione grottesca,
–   quelli con il banchetto delle firme contro la droga: "yur sigg againss droccs" che continuano a devastarmi la quiete del basso ventre senza capire che non sono inglese,
–   il barista che si sente in dovere di narrare la composizione del menu serale e la sua contemplazione notturna del dio gaviscon, come se me ne fregasse qualcosa,
–   il banchiere, un banchiere vero con dodici cognomi, che prima ti saluta deferente e poi si gira verso il mendicante che gli chiede l’elemosina con un "basta, hai rotto i coglioni", che non sfigurerebbe in una commedia in vernacolo,
–   il furbetto con il cartello da invalido che posteggia in pieno divieto di sosta ed in palese zona blu per scaricare una sacca da  golf di Luis Vuitton,
–   l’anziano invalido con il cappellino da baseball d’ordinanza che guida semidisteso, gli occhi a fanale appena al di sopra del volante, e cerca di centrarti, costringendoti a fare la figura del toro, davanti ad un corteo di turisti giapponesi che non si esumano da scattare fotografie?

Lavavetri – La seconda ordinanza

1 Comment/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
12/09/2007

La prima è rimbalzata su un procuratore della repubblica.
Insistono.
Con una puntigliosità degna di miglior causa.
Di certo in centro sono scomparsi gli zingarelli.
Non ti fermano più per chiedere l’elemosina.
Ma dove sono finiti?
Dove abbiamo nascosto questo problema?
C’è una strana ostinazione elettorale nel voler togliere alla destra il primato dell’ordine pubblico.
Come se la nostra costituzione non avesse volutamente ignorato questa parola.
Troppo densa del significato di un ventennio che si cercava di dimenticare.

Un meraviglioso ribelle

2 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
30/08/2007

Piazza della Libertà è un luogo come tanti.
Uno dei monumenti all’urbanistica ottocentesca che hanno preso il posto delle antiche mura di Firenze.
Oggi è una grande rotonda che accoglie il traffico quando si circumnaviga il centro storico.
Da almeno tre anni, si è arenato sul semaforo che si affaccia verso Fiesole un vagabondo di nazionalità incerta.
Vive lì.
Trascinandosi fra le macchine con un fazzoletto sudicio e lavando i fari.
Lo si incontra al supermercato, ad ore improbabili.
Il primo mattino, insieme ai pensionati che cercano un modo per passare la giornata.
Passa ore a fissare lo scaffale dei liquori.
Sempre incerto.
Un bambino in un negozio di giocattoli.
Sporco.
Inoffensivo.
Perso in un pensiero che mi piace immaginare pura poesia.
Ieri era l’ultimo lavavetri della città.
Ancora al suo posto.
Ignaro.
Stupito degli sguardi stupiti.
Un meraviglioso ribelle.

Una ordinanza singolare

3 Comments/ in Senza categoria / by Gian Luca Conti
30/08/2007

Mi sono permesso di trascrivere l’ordinanza del sindaco del Comune di Firenze perché mi sembrano necessarie alcune osservazioni.
Più per spirito civico che per mestiere di costituzionalista.
Prima di tutto, l’ordinanza del 25 agosto 2007 si fonda su due presupposti:
(i)     i lavavetri esercitano abusivamente un mestiere che dovrebbe essere autorizzato;
(ii)    i lavavetri sono diventati una emergenza tale da dovere essere affrontata con gli strumenti che l’ordinamento giuridico offre per rimediare a situazioni eccezionali nelle quali l’urgenza di provvedere non consente di rispettare il principio di legalità della azione amministrativa.
Il primo di questi presupposti è sicuramente sbagliato.
L’art. 121 del Testo unico di pubblica sicurezza (che prevedeva: "Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l’autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione") è stato abrogato dall’art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Di conseguenza, è venuto meno il presupposto che giustificava l’art. 119 del regolamento di polizia municipale richiamato dalla ordinanza (in questi termini: la sentenza della Cassazione penale numero 37112 del 2.10.2002).
Il secondo di questi presupposti mi pare molto discutibile.
Predicare dell’esistenza di una emergenza perché ci sono delle persone che propongono (rompendo le scatole, sicuramente, ma non meno di chi chiede l’elomosina all’uscita delle poste) di lavare i vetri è molto tranchant.
Soprattutto mi sembra difficile sostenere – senza nessuna particolare motivazione – che questa situazione sia diventata insostenibile il 25 agosto 2007: cosa ha di diverso il 25 agosto 2007 dal 25 agosto 2006 o dal 25 dicembre 1997?
C’è stata una invasione di lavavetri?
Sono venuti con una improbabile piena estiva dell’Arno?
Di più.
Se davvero esistesse una norma del regolamento di polizia municipale che impedisce ai lavavetri non autorizzati di svolgere il loro mestiere, procedere con una ordinanza sarebbe assurdo: i vigili hanno il dovere di far rispettare i regolamenti comunali e questo dovere non può dipendere da un atto contingibile ed urgente.
Ancora.
Se è come scrive il Comune, un comune che fosse una amministrazione responsabile ed al servizio dei cittadini (ovvero anche dei lavavetri e dei loro utenti) nel vietare l’esercizio di un mestiere a chi non è autorizzato, dovrebbe informare come si può ottenere l’autorizzazione.
In questo modo, il lavavetri diligente potrebbe regolarizzare il suo mestiere.
Da ultimo.
Si è chiaccherato tanto delle lenzuolate di Bersani, possibile che per i lavavetri resista una norma il cui retaggio è la necessità di tenere sotto controllo mestieri pericolosi per l’ordine costituito perché girovaghi?

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